CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381
Tributi – Imposta di registro ed ipocatastale – Operazione di fusione per incorporazione e successiva cessione di quote – Riqualificazione operazione unitaria ex art. 20, DPR n. 131 del 1986 – Illegittimità – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119/18 – Estinzione del giudizio
Rilevato che
§ 1.1 L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto dell’appello principale della stessa Agenzia delle Entrate, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro ed ipocatastale sulla scrittura privata autenticata registrata il 22 maggio 2012, già assoggettata ad autoliquidazione della sola imposta di registro in misura fissa. Scrittura privata autenticata con la quale la (B.) spa, incorporante la L.R. spa, a sua volta detentrice dell’intero pacchetto azionario della P. spa, trasferiva alla M. srl la quota corrispondente all’intero capitale sociale della P. stessa, proprietaria di un’azienda alberghiera.
La commissione tributaria regionale ha rilevato, in particolare, che:
– l’avviso di liquidazione muoveva dalla riqualificazione unitaria dell’operazione suddetta in termini di cessione aziendale, ex articolo 20 d.P.R. 131/86;
– questa disposizione non era tuttavia applicabile all’imposta ipotecaria e catastale, dal momento che l’articolo 13 d.lvo 347/90 richiamava, dell’imposta di registro, soltanto le modalità di accertamento e liquidazione, non anche i criteri di qualificazione ed i presupposti dell’imposizione; inoltre l’imposta ipotecaria e catastale aveva tutt’altra funzione, mirata sulle formalità di trascrizione e volturazione immobiliare nei pubblici registri;
– quanto all’imposta di registro, l’operazione concretava una cessione di quote societarie e non un conferimento o cessione di azienda, dal momento che: “la proprietà giuridica dell’azienda alberghiera era di fatto rimasta in capo alla società P. spa; tutte le obbligazioni facenti capo all’azienda alberghiera erano rimaste in capo alla società P. spa e non si erano trasferite in capo alla M. srl; tutti i crediti in capo all’azienda alberghiera erano rimasti in capo alla società P. spa” (sent.pag.5).
Resiste con controricorso la M. srl.
§ 1.2 Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 d.P.R. 131/86; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso la riqualificazione dell’atto in termini di unitaria cessione di azienda, nonostante che l’amministrazione finanziaria avesse evidenziato in giudizio “come la P. srl (prima posseduta per intero dalla L.R. srl, poi dalla B. srl a seguito della fusione) pur titolare di una struttura alberghiera, avesse di fatto locato l’azienda (attraverso fitti d’azienda ed addirittura contratti di comodato) alla M. srl mentre, con il contratto di assunzione in via esclusiva del debito di B. srl, la P. srl si accollava una ingente esposizione debitoria che mai avrebbe potuto recuperare attraverso la sua attività di “locazione di aziende”. Evidente pertanto che la P. spa era eterodiretta rappresentando, tutt’al più, un veicolo nel quale far confluire attività e passività” (ric. pag.9). La concatenazione di questi atti ed elementi, nonché il collegamento tra la fusione intercorsa tra L.R. e B. spa, da un lato, con la successiva vendita dalla B. alla M. delle quote della P., dall’altro, deponevano invece per il conseguimento dello scopo pratico unitario e degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, con conseguente legittimità del recupero dell’imposta proporzionale di registro.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione altresì dell’articolo 13 d.lvo 347/90, dal momento che la riqualificazione dell’atto ex articolo 20 aveva effetto anche ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale (che recepiva il regime impositivo del registro), essendo inoltre anche a quest’ultima applicabile la disciplina antielusiva sottesa all’articolo 20 cit..
§ 2.1 Nel settembre 2017 la società contribuente formulava istanza di sospensione del giudizio ex articolo 11, comma 8^, decreto l. 50 del 2017 conv. c.m. in l. 96/17, assumendo la definibilità della lite con versamento “zero” ex art.11 cit.
Nel marzo 2018 la Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate comunicava alla società il diniego di definizione agevolata ai sensi della normativa in questione, “non essendo stato effettuato il versamento così come espressamente previsto dal comma 5 dell’articolo 11 d.l. 50/2017”.
Questo provvedimento di diniego non è stato impugnato.
Nel maggio 2019 la società formulava nuova istanza di sospensione del giudizio, questa volta ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, allegando la domanda di definizione e la quietanza di versamento della prima rata.
Nel gennaio 2020 la ricorrente Agenzia delle Entrate formulava istanza di fissazione dell’udienza di discussione, rappresentando che l’originaria istanza di definizione, quella proposta ai sensi dell’articolo 11 decreto l. 50 del 2017, era stata fatta oggetto di diniego.
§ 2.2 Il processo deve ritenersi estinto per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.
L’art.6 del d.l. in esame, per quel che qui rileva, dispone che: – «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.
Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); – «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
…» (comma 12); – «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).
Poiché qui risulta, da un lato, che il contribuente ha trasmesso all’Amm.ne Finanziaria la relativa domanda di definizione ed eseguito il versamento dovuto per la prima rata e, dall’altro, che non è stato notificato (ulteriore) diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all’art.6 cit., la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.
Non osta a tale conclusione quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate circa il pregresso provvedimento di diniego (non opposto), riferendosi quest’ultimo ad una procedura definitoria (d.l. 50/17) diversa da quella successivamente esperita ed andata a buon fine (d.l. 119/18).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.).
P.Q.M.
– V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in l. 136/18;
– Dichiara estinto il processo;
– pone le spese del processo a carico delle parti che le hanno anticipate.