CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30229
Tributi – Imposte sui redditi – Riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Modalità – Istanza di rimborso ad ufficio territorialmente incompetente – Effetti – Fondamento – Fattispecie
Rilevato che
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio per omesso versamento di Irpef ed addizionale comunale e regionale in conseguenza del recupero, in relazione agli anni 2001, 2003 e 2004, della detrazione d’imposta prevista, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449/1997, per spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia.
La Agenzia delle Entrate, in particolare, contestava al contribuente di non avere trasmesso, mediante plico raccomandato, al Centro Operativo di Pescara, la comunicazione di inizio dei lavori di recupero, avendo il contribuente dedotto l’avvenuta trasmissione di copia della concessione edilizia all’Ufficio Imposte di Bologna.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza n. 64/15/08, che veniva impugnata dall’Ufficio, il quale eccepiva che il rimborso era regolato da norme speciali che derogavano a quelle di carattere generale.
La Commissione regionale, premettendo che, in primo grado, l’Amministrazione si era limitata ad osservare che la documentazione attestante l’avvenuta preventiva comunicazione di inizio lavori non era stata rimessa all’Ufficio competente, individuato nel Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate in Pescara, e che la sentenza di primo grado aveva statuito che vigeva il disposto di cui all’art. 10 del cd. Statuto del Contribuente, che prevedeva che la presentazione di un’istanza di rimborso ad organo incompetente fosse comunque idonea ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, confermava la sentenza impugnata, facendo rilevare, con riguardo alla contestata violazione della norma regolamentare che discipliava il procedimento, che una norma di tale rango, oggettivamente subordinato, non poteva inficiare l’applicabilità di una disposizione di legge che sanciva un principio di unitarietà dell’organismo amministrativo pubblico nelle sue molteplici articolazioni.
La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste il contribuente mediante controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo del ricorso, la difesa erariale, denunciando violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della legge 449/1997 e degli artt. 1 e 4 del Decreto interministeriale n. 41 del 18/2/1998 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, censura la sentenza per erronea interpretazione delle disposizioni di legge richiamate.
Evidenzia che i giudici di primo ed i giudici di secondo grado pretedono di applicare alla fattispecie in esame un principio generale, in realtà inapplicabile, secondo cui “ogni atto che il cittadino indirizzi alla P.A. si ha per correttamente e tempestivamente inviato pur se inoltrato ad ufficio diverso da quello destinato a riceverlo, purché si tratti pur sempre di ufficio facente parte del medesimo ministero” e che, in ragione della specialità della normativa attribuita alla disciplina del diritto al rimborso, tale regola generale non può trovare applicazione, in forza del principio “lex specialis derogai legi generali”.
Precisa che, in materia di agevolazioni relative a ristrutturazioni edilizie, sussiste una complessa normativa che prevede una serie di adempimenti formali che fungono da condizioni, previste a pena di decadenza, al fine di poter fruire dell’agevolazione, tra cui l’obbligo di effettuare comunicazioni in via amministrativa al Centro Operativo dell’Agenzia di Pescara circa l’inizio degli interventi, e che il legislatore, con atto normativo di rango secondario (artt. 1 e 4 del Decreto interministeriale n. 41 del 1998), che costituisce esecuzione della previsione contenuta nella legge primaria (art. 1, comma 3, della legge 449/1997), ha stabilito che per fruire dell’agevolazione è imprescindibile anche l’invio preventivo della comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che il mancato adempimento di tale formalità determina la decadenza del contribuente dal diritto alla detrazione.
2. Nel controricorso il contribuente ha eccepito che, per effetto dello jus superveniens costituito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 7, comma 2, lett. q) – che ha eliminato l’adempimento formale della spedizione tramite raccomandata della comunicazione di inizio dei lavori all’Ufficio delle Entrate – la tesi difensiva sostenuta dall’Amministrazione finanziaria con il primo motivo di ricorso è ormai superata e, comunque, non più funzionale a sostenere la necessità della spedizione della raccomandata ai fini della possibilità di godimento della detrazione d’imposta, e che, peraltro, non viene più in questione il principio “lex specialis derogai legi generali”, bensì il principio del favor per il contribuente, quale soggetto “debole” del rapporto tributario.
Ha aggiunto che, anche prescindendo dallo jus superveniens, non si può sostenere che la legge speciale deroga alla legge generale quando la legge generale è proprio l’art. 10 dello Statuto del contribuente, il quale prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
3. Va, preliminarmente, rilevato che l’art. 7, comma 2, lett. q) del Decreto sviluppo (decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) ha disposto l’abrogazione, a partire dal 14 maggio 2011, dell’obbligo di comunicazione preventiva dei lavori al Centro operativo di Pescara e la sostituzione di detto obbligo con l’indicazione, all’interno della dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.
3.1. E’ stato previsto che, per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011, l’applicazione della detrazione è subordinata all’invio preventivo della comunicazione al Centro operativo di Pescara, a pena di decadenza dalla detrazione, ma l’art. 2, comma 1, del decreto legge 2 febbraio 2012, n. 16 prevede la possibilità di sanare l’omesso invio, trasmettendo la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando con F24 la sanzione minima stabilita (euro 258,00).
3.2. La possibilità di sanatoria per l’omesso preventivo invio della comunicazione riguarda però solo i lavori avviati tra il 1/1/2011 ed il 13/5/2011, ma non gli interventi iniziati in data antecedente al 1/1/2011.
E ciò in quanto la norma contenuta nel citato art. 7, comma 2, lett. q) del d.l. n. 70/2011 ha sostituito, con decorrenza dal 14 maggio 2011, l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio dei lavori con l’indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi, sicché tale disposizione normativa, incidendo sulla dichiarazione del periodo d’imposta 2011, può essere estesa retroattivamente solo ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1/1/2011 ed il 13 maggio 2011; inoltre la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 può trovare applicazione ai fini della regolarizzazione di omissioni che si sono verificate in data successiva al 2/3/2012, ossia alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché di quelle realizzate antecedentemente, ma in un periodo d’imposta in relazione al quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non sia scaduto proprio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012.
Da quanto detto discende che lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 2, lett. q) della legge 12 luglio 2011, n. 106 non può essere invocato nella fattispecie in esame che concerne lavori iniziati in epoca antecedente al 1/1/2011.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato e non va accolto.
4.1. La C.T.R. ha accertato in fatto che il contribuente ha documentato di avere trasmesso copia della concessione edilizia, tramite raccomandata, all’Ufficio Imposte di Bologna, anziché al Centro operativo di Pescara, ossia ad un ufficio diverso da quello individuato dal decreto interministeriale n. 41/98, ma facente parte della medesima Amministrazione.
4.2. Ebbene, come correttamente rilevato dai giudici di secondo grado, in forza dei principi dello Statuto del contribuente, ed in particolare di quello previsto dall’art. 10 della legge 212/2000, per cui “ogni atto che il cittadino indirizzi alla P.A. si ha per correttamente e tempestivamente inviato pur se inoltrato ad ufficio diverso da quello destinato a riceverlo, purché si tratti pur sempre di ufficio facente parte del medesimo ministero”, la presentazione della istanza ad un organo incompetente, ma comunque appartente alla medesima Amministrazione, è di per sé idonea ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto alla detrazione, dovendo i rapporti tra il Fisco ed il contribuente essere sempre improntati ai principi di collaborazione e buona fede.
4.3. Infatti, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte in tema di rimborso delle imposte sui redditi, secondo cui la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l’ufficio non competente (purché non estraneo all’Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l’istanza a quello competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 27117 del 28/12/2016; n. 5203 del 6/3/2018).
4.4. Questa Corte, proprio con riguardo a fattispecie analoga a quella in esame concernente il rimborso delle agevolazioni concesse in relazione alle spese per la ristrutturazione di immobili, ha affermato che <<è pacifico che – nel quadro della leale collaborazione con i contribuenti – l’ufficio che riceva una comunicazione di spettanza di altro ufficio (appartenente alla stessa struttura amministrativa) sia tenuto a trasmetterla all’ufficio competente>> (Cass. n. 22877 del 28/10/2014).
4.5. Tale conclusione, d’altro canto, trova riscontro nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 31/E del 12/4/2002, avente ad oggetto proprio la istituzione dei Centri operativi di Pescara e Venezia, nella quale è stato espressamente previsto che, “nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto del contribuente, nel caso di presentazione di comunicazioni e istanze di qualsiasi tipo (anche di rimborso) presentate erroneamente ad un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello attualmente competente, nessuna conseguenza negativa dovrà gravare sul contribuente, in quanto i documenti in questione saranno inviati tempestivamente d’ufficio a quello territorialmente competente”.
5. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente sostiene che in ogni caso non risulta che il contribuente abbia fornito la prova che la produzione documentale richiamata nella ricostruzione fattuale della sentenza impugnata avesse proprio ad oggetto tutta la documentazione prevista dall’art. 1 del decreto interministeriale n. 41/98 e che i giudici di appello avrebbero violato l’art. 2697 cod civ. – che pone a carico del contribuente l’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per poter fruire di agevolazioni fiscali – ed omesso di fornire argomentazione specifica circa la deduzione, contenuta nell’atto di appello dell’Ufficio, secondo cui non risultava provato che fosse stata inoltrata all’Amministrazione finanziaria la documentazione necessaria.
6. La censura è infondata.
Come sottolineato dalla C.T.R., l’Agenzia delle Entrate costituendosi nel giudizio di primo grado si è limitata a contestare che la documentazione comprovante la avvenuta preventiva comunicazione di inizio dei lavori fosse stata inoltrata ad organo incompetente e non ha sollevato ulteriori contestazioni in merito al contenuto della documentazione inoltrata.
Va, inoltre, rilevato che la Commissione regionale ha affermato, descrivendo lo svolgimento del processo, che il ricorrente aveva documentato, con memoria illustrativa in primo grado, l’avvenuta trasmissione all’Ufficio Imposte di Bologna, in data 22/2/2001, di copia della concessione edilizia, mediante raccomandata spedita dalla sorella, comproprietaria dell’immobile, riconoscendo in tal modo che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente e svolgendo un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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