CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2019, n. 30539
Accertamento fiscale – Imposta di registro calcolata in misura proporzionale – Notifica
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza 18085/17, sez. 46, accoglieva il ricorso proposto dalla S. spa avverso l’ avviso di liquidazione n. 2012/001/D1000006276/0/001 per imposta di registro laddove quest’ultima era stata calcolata in misura proporzionale
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Campania chiedendo la conferma in toto dell’avviso di liquidazione.
Si costituiva la contribuente chiedendo il rigetto del gravame Il giudice di seconde cure, con sentenza 9888/6/2017,accoglieva parzialmente l’appello principale ritenendo che l’avviso di accertamento riguardava solo il decreto ingiuntivo e non anche la cessione di credito, contratto sottostante al decreto ingiuntivo.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la S. spa sulla base di un motivo illustrato con memoria.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 40 dpr 131/86, dell’articolo 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/90 e dell’art. 24 cost. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il mutamento dell’imposta di registro da proporzionale a fissa operato dall’Agenzia delle Entrate soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo della controversia.
Con tale motivo sostiene che vi sarebbe stata in corso di causa una illegittima modifica del presupposto impositivo da parte dell’Agenzia poichè l’atto impugnato non reca alcun riferimento alla tassazione in misura fissa contenendo esso l’importo in euro affiancato dalla dicitura “REGISTRO ALTRE VOCI —PROP”.
Sotto tale profilo l’Ufficio avrebbe mutato il presupposto dell’imposizione sostenendo che l’imposta fissa era stata duplicata in applicazione del principio di enunciazione ai sensi dell’art. 22 dpr 131/86 riportando il decreto ingiuntivo sottoposto ad imposta di registro il riferimento ad un atto di cessione del credito non sottoposto alla imposta in questione che dunque veniva applicata in aggiunta a quella sul decreto ingiuntivo Il motivo è inammissibile prima ancora che manifestamente infondato.
Va premesso che la dedotta applicazione dell’imposta di registro sulla cessione di credito è stato oggetto di annullamento da parte della sentenza di primo grado confermata da quella di appello, proprio in ragione del fatto che l’avviso di liquidazione non conteneva alcun riferimento alla predetta cessione, e che su tale aspetto, in assenza di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia, si è formato il giudicato.
Ciò posto va osservato che l’argomento basilare del ricorso, secondo cui nel caso di specie vi sarebbe stata violazione del principio di immutabilità del presupposto costituente il fondamento dell’imposizione, è del tutto inconferente in riferimento all’imposta di registro applicata sul decreto ingiuntivo per cui è causa.
Va, infatti, rammentato che il presupposto impositivo è costituito della ricorrenza di quelle condizioni in base alle quali la legge consente di procedere ad imposizione fiscale.
Nel caso di specie, questa Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari ( come il decreto ingiuntivo per cui è causa ) il presupposto del tributo è costituito, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, dall’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione. (Cass. 12480/18).
Parimenti, in relazione ad altre imposte si è affermato, ad esempio, che: in tema di IRAP il presupposto impositivo è costituito dall’esistenza di una autonoma organizzazione (Cass. 9786/18); in tema di imposta comunale sulla pubblicità il presupposto impositivo non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario (Cass. 12783/18); in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il presupposto impositivo del tributo è costituito ex art. 3 del d.lgs n. 504 del 1992 dalla proprietà o altro diritto reale sul bene (Cass. 13061/17) e così via.
Certamente invece non costituisce presupposto dell’atto tributario l’aliquota d’imposta che viene applicata né se essa sia fissa ovvero proporzionale così come non costituisce presupposto la percentuale applicabile.
La stessa giurisprudenza citata nel ricorso conferma quanto appena qui affermato.
La sentenza n. 9400 del 2007 , infatti, tratta di mutamento di presupposto costituito “dall’effetto traslativo della proprietà di beni” rispetto “all’asserita equiparazione dell’assegnazione dei beni ad una condanna di consegna degli stessi ai creditori” e, quindi, riguardante la natura e gli effetti dell’atto soggetto ad imposizione e non già la fissazione dell’aliquota fissa o proporzionale che è considerata come mera conseguenza del mutamento del presupposto e non già come presupposto essa stessa.
Nell’odierno caso di specie, come correttamente motivato dalla sentenza impugnata, il presupposto dell’imposta era costituito della emanazione del decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta infatti, che l’avviso di liquidazione era stato emesso “in relazione al decreto ingiuntivo n. 000006276/12 del 25/9/12 emesso dal trib. Napoli e per i seguenti motivi: TU imposta di registro DPR 131/86 omesso pagamento imposte ed oneri accessori dovuti su decreto ingiuntivo tra S. spa vs P.C.”
Non è pertanto dubbio che l’avviso di liquidazione indichi in maniera esatta il presupposto e contenga una chiara ed esaustiva motivazione ove viene chiarito che l’imposta si riferisce esclusivamente al predetto decreto ingiuntivo..
E’ ben vero che nel suo prosieguo l’avviso di liquidazione indica la somma liquidata in euro 392,00 con la dizione “registro: altre voci prop. Ct ma tale indicazione , a prescindere da ogni disquisizione sul significato del termine “prop”, riguarda esclusivamente la determinazione dell’ammontare dell’imposta e non il suo presupposto.
In relazione al predetto importo, come in precedenza detto, la sentenza impugnata ha osservato che doveva applicarsi l’imposta fissa di euro 168,00 e che non era dovuta la parte eccedente che l’Agenzia asseriva avere richiesto per il contratto di cessione di credito sottostante alla emanazione del decreto ingiuntivo: decisione quest’ultima sulla quale, come detto, si è formato il giudicato.
Circa il potere per il giudice di stabilire l’aliquota applicabile ed il suo importo non possono sussistere dubbi…avendo questa Corte già avuto occasione di affermare , in generale, che in sede di giudizio tributario il giudice può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria (Cass. 13868/10) e, più in particolare, che in tema di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione hanno il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio, non potendo, tuttavia, sopperire alla carenza di prova del credito impositivo (Cass. 1728/18); circostanza quest’ultima non contestata dalla società ricorrente che non ha dedotto neppure in appello di non dovere l’imposta di registro per il decreto ingiuntivo.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Si compensano le spese della fase di merito in ragione del parziale accoglimento in detta fase del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo ; compensa le spese della fase di merito.
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