CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2019, n. 30567
Prestazione assistenziale agli invalidi infrasessantacinquenni – Riconoscimento – Reddito imponibile
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato, per insussistenza del requisito reddituale, la domanda dell’attuale ricorrente volta al riconoscimento della prestazione assistenziale agli invalidi infrasessantacinquenni;
2. per la Corte di merito il requisito reddituale, per l’accesso alla prestazione, andava commisurato al reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo degli oneri deducibili;
3. per la cassazione della sentenza ricorre C.C., con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria contenente altresì rituale nomina di nuovo difensore, avvocato S.P., in sostituzione del precedente procuratore costituito; l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato che
4. con il motivo di ricorso, denunciando plurime violazioni di legge, il ricorrente assume che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili;
5. il ricorso è da accogliere;
6. in continuità con la soluzione già adottata da questa Corte, con la sentenza 22 marzo 2001, n. 4158, confermata in anni più recenti (v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del 2017), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R. (v., fra le recenti, Cass. n. 5962 del 2018);
7. in favore di tale conclusione milita l’osservazione che, nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione;
8. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistito abbia effettiva disponibilità;
9. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost.;
10. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che:«alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015;
11. non induce a diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all’art. 2 che «nella, dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta», trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale;
12. né il riferimento ai redditi assoggettabili all’Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al lordo degli oneri deducibili);
13.in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, dev’essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, e la sentenza impugnata, che non si è attenuta al predetto principio, va cassata con rinvio, per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
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