CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26938
Tributi – Cartella di pagamento – Notifica – Irreperibilità cd. “relativa” del destinatario – Deposito presso la casa comunale – Mancata comunicazione della raccomandta informativa – Irritualità della notifica
Ritenuto che
C.V. S.a.s. di E.M.R. impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’estratto del ruolo n. 2009/007469 relativo alla cartella esattoriale n. 00710712009+0129022418000, per il pagamento della somma di euro 2.182.402,33, cartella che la ricorrente assumeva non esserle stata notificata.
La Commissione provinciale rigettava il ricorso rilevando la ritualità della notifica della cartella effettuata presso la sede della società con il deposito al Comune ed affissione dell’avviso all’albo comunale, dopo la comunicazione di irreperibilità del destinatario.
La società proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (di seguito per brevità CTR), deducendo che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, anche nel caso di notifica di cartelle esattoriali, trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ. nella sua interezza.
La Commissione Regionale, respingeva l’appello della società, confermando la regolarità del procedimento notificatorio.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi.
Equitalia sud Spa è rimasta intimata nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che
La ricorrente si affida a due motivi di ricorso, denunciando in entrambi, l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR disatteso gli esiti della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 riguardanti il procedimento notificatorio della cartella di pagamento in caso di irreperibilità cd. relativa. In particolare, mentre con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ. nel secondo, denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ..
I motivi come formulati consentono, dunque, il loro esame congiunto.
Va sinteticamente premesso che la ricorrente ha agito in giudizio allo scopo di ottenere, attraverso la proposta opposizione, la declaratoria di nullità della cartella emessa a suo carico invocando l’invalidità della sua notificazione (e quindi del ruolo, posto che la sua notificazione coincide con quella della cartella ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992). Senza qui soffermarsi sull’ammissibilità dell’impugnativa del ruolo e/o della cartella, nonché sull’ammissibilità della impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, su cui si richiama il consolidato indirizzo di questa Corte inaugurato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309-01, seguito, senza contrasti, dalla giurisprudenza successiva (tra cui v. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 5443 del 25/02/2019, Rv. 652925- 01), la questione che si pone riguarda essenzialmente il se, per la notificazione della cartella alla società contribuente, siano state rispettate le forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ. conseguenti alla pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta nelle more del processo tributario.
La CTR ha risolto la questione in senso svaforevole alla ricorrente, ritenendo che la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per le notificazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (cd. irreperibilità relativa) «non ha affatto cancellato la norma richiamata dall’ordinamento ma ha solo limitato la sua applicazione ai casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario», ipotesi che ha escluso sussistesse per la società ricorrente in quanto «dalla notifica in questione risulta che la società aveva l’ufficio nel Comune ove doveva essere eseguita la notificazione(…)».
Contrariamente a quanto ritenuto dai secondi Giudici, nella specie, non è in discussione che la società ricorrente avesse la sede nel comune ove doveva essere eseguita la notificazione, essendosi il ricorrente sempre doluto dell’invalidità della notifica della cartella per mancata osservanza delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., quale norma applicabile a seguito della sentenza 22 novembre 2012, n. 258 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 26, del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui prevede – in caso di irreperibilità relativa del contribuente – che la notifica della cartella possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600 del 1973.
Ed infatti, il Giudice delle Leggi ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, ipotesi per la quale è applicabile il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e quindi, dell’art. 140 cod. proc. civ. (cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973) che testualmente così dispone: «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».
Proprio in relazione agli esiti conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale , la giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide e si fa propria, afferma che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Rv. 634229-01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018, Rv. 647736- 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018, Rv. 651408-01).
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, affinchè verifichi la ritualità del procedimento notificatorio sulla base dei principi innanzi esposti; la CTR, in sede di rinvio, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
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