CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26939
Tributi – IRPEG e INVIM – Rimborso eccedenze di versamento – Esenzione – Interessi attivi su crediti e interessi attivi percepiti su certificati di deposito agrario
Fatti di causa
1. La Commissione Tributaria Centrale per il Trentino Alto-Adige in Bolzano ha respinto il ricorso proposto dall’Ufficio Imposte Dirette avverso la sentenza di appello che aveva respinto il gravame con cui si lamentava l’illegittimità della sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Cassa di Risparmio di B. s.p.a. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rettifica delle imposte Irpeg e Ilor versate per l’anno 1983.
2. La sentenza impugnata ha rilevato: a) che l’istanza di rettifica era stata correttamente qualificata come istanza di rimborso; b) che era corretta la disposta restituzione della maggior imposta Irpeg versata, posto che gli interessi attivi su crediti non erano tassabili nel regime previgente all’entrata in vigore del TUIR, risultando irrilevanti le ragioni dell’erroneo versamento; c) che la domanda di rimborso dell’Invim straordinaria era tempestiva, essendo stata formulata entro i tre anni dal pagamento, dal momento che l’agente di riscossione era nella condizione di rendersi conto della sua erroneità; d) che sussisteva l’esenzione dalle imposte per gli interessi attivi percepiti sui certificati di deposito agrario, essendo questi ricompresi nel concetto di “titoli similari” dall’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi, resistiti con controricorso dalla Cassa di Risparmio Di B. s.p.a.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR 602/73 e dell’art. 74 del D.P.R. 597/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc» deducendo l’erroneità della qualificazione della domanda come istanza di rimborso, che è limitata a ipotesi in cui si emendino le cifre indicate in dichiarazione e non è equiparabile al caso di specie, ove si modificano le componenti reddituali dichiarate nell’esercizio di competenza.
b. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, 44 e 52 del D.P.R. 29-9-1973 n. 597, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc» deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha affermato che gli interessi attivi sui crediti non siano tassabili, laddove invece costituiscono manifestazione di ricchezza imponibile, tanto da dover essere indicati nel bilancio civilistico, rilevante ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 597 del 1993.
c. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.l. 28/1/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26/4/1983, n. 131, nonché dell’art. 9 della I. 16 dicembre 1977 n. 904, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc» deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di considerare che l’Invim straordinaria ha un presupposto impositivo del tutto diverso da quella ordinaria, sicché alla prima non può estendersi il presupposto esonerativo della seconda, pena un’inammissibile estensione analogica di una disposizione agevolativa.
d. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2° d.l. 30/9/1983, n. 512 e dell’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc» deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di considerare che la normativa che ha indicato i certificati agrari come titoli similari alle obbligazioni è stata introdotta, senza effetti retroattivi, solo dal citato d.l. n. 512 del 1983, che non si applica alla fattispecie.
2. La Cassa Di Risparmio Di B. s.p.a. argomenta l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato in varie occasioni che tra rettifica della dichiarazione del contribuente e rimborso delle somme ivi esposte non vi è alcuna relazione di pregiudizialità, nel senso che non si determina alcun consolidamento di quanto esposto in dichiarazione per effetto del mancato esercizio (per inerzia o decadenza) del potere di rettifica, ben potendo tanto il contribuente, che l’Erario, agire nei termini ordinari per la verifica in concreto della legittimità di quanto corrisposto per il relativo tributo (Sez. 5, Sentenza n. 25464 del 12/10/2018; Ordinanza n. 3404 del 06/02/2019). Ne consegue che a tali fini non rileva in alcun modo la diversità dei presupposti per l’applicabilità della disciplina della rettifica rispetto a quella del rimborso, ben potendo il giudice del merito pervenire a qualificare la domanda in un senso o nell’altro, fornendo all’uopo idonea motivazione, nella specie non oggetto di contestazione alcuna da parte della ricorrente.
5. Il secondo motivo è infondato. Per quanto effettivamente lapidaria, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita, senso cui, nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973 (applicabile alla fattispecie, anteriore all’entrata in vigore del TUIR), gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti dell’Amministrazione non vanno inclusi nell’imponibile, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito di impresa (Sez. 5, Ordinanza n. 29879 del 13/12/2017; id, Sentenza n. 12405 del 06/07/2004; id, Sentenza n. 4037 del 06/04/1995).
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Invero esso censura la motivazione della sentenza impugnata laddove argomenta l’insussistenza della decadenza del diritto al rimborso. Ma la censura introduce una questione diversa, inerente alla deducibilità dell’Invim straordinaria, che quindi presuppone la formulazione di un’autonoma domanda, da reiterare peraltro nelle varie fasi del processo. Al contrario, la censura è formulata ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ, e non ai sensi del successivo n. 4. Né il riferimento a un “quesito” formulato nell’appello appare idoneo a introdurre ritualmente la questione, vuoi perché del tutto generico – ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – vuoi perché riferito letteralmente all’appello, laddove nel caso di specie se ne sarebbe dovuta dimostrare la reiterazione nel ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, pena l’implicita rinuncia.
7. Il quarto motivo è infondato. Va infatti escluso, dando continuità a quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 17/02/1995) che l’art. 10, secondo comma, del decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, nel descrivere tipologicamente i “titoli similari” alle obbligazioni civili, abbia innovato l’ordinamento previgente; al contrario, deve ritenersi che la norma si limiti a indicare alcune tipologie di titoli (buoni fruttiferi, certificati di deposito, titoli di massa con le caratteristiche ivi descritte), cui espressamente estende il beneficio dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973; ma né l’interpretazione letterale della norma, né quella logico-sistematica, inducono a rinvenire elementi che consentano di ritenere che il legislatore del 1983 abbia inteso limitare alle categorie citate i titoli “assimilabili” alle obbligazioni civili, oggetto di esenzione. Né il motivo di censura offre una lettura in senso contrario, limitandosi ad affermare apoditticamente la natura innovativa rispetto alla legislazione previgente.
8. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della Cassa Di Risparmio Di B. s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.
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