CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26983 – Qualora la fattura si riferisce a un’operazione inesistente, non è consentita la variazione in diminuzione per cui il cedente o falso prestatore deve sempre versare l’imposta esposta in fattura, mentre l’acquirente o il committente non può in alcun caso portare in detrazione l’Iva per assenza del suo presupposto