CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29497 – In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 2017, mentre ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione dei ricorsi la sospensione semestrale del termine per impugnare, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente per tutte le parti in causa e quindi anche per l’amministrazione finanziaria, purché la lite rientri fra quelle definibili e purché il termine per impugnare spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017