CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Regolare attivazione del contraddittorio endoprocedimentale – Mancata risposta del contribuente – Prova in giudizio di circostanze di fatto che giustificano lo scostamento – Legittimità
Fatti di causa
Rilevato che:
il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002 per l’IRPEF relativo al reddito di partecipazione alla società I.A.M.A. s.r.l. di cui il contribuente era socio al 34% e la Commissione Tributaria Provinciale ne respingeva il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo non provata la percezione da parte del contribuente degli utili tassati;
avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate e il giudice di legittimità, con ordinanza n. 2090 del 5 febbraio 2015, cassava la sentenza impugnata e rinviava per la decisione ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
il contribuente procedeva alla riassunzione del giudizio chiedendo in via principale la sospensione del giudizio in attesa della definitività della decisione sul reddito della società e nel merito l’annullamento dell’atto impugnato per i motivi già esposti nei precedenti gradi del giudizio di merito;
la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia affermava che «la mancata presentazione all’invito a dedurre sull’accertamento svolto dall’Ufficio finanziario, considerato il tipo di difesa svolto a contestare lo stesso presupposto di applicabilità dello studio di settore e non a documentare ulteriori circostanze non considerate nell’atto di accertamento, non risulta particolarmente significativo e, certamente, non è conducente rispetto alla dimostrazione della grave incongruità»;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
Ragioni della decisione
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, 62-bis del d.l. n. 331 del 1993 come modificato dall’art. 10 della legge n. 146 del 1998, nonché dell’art. 2697 c.c., in quanto ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione l’Ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore.
Il motivo di impugnazione è infondato in quanto se è vero che, come esattamente rilevato dal ricorrente, secondo questa Corte «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (cfr. Cass. n. 17646/2014; conf. 10047/2016)» (Cass. n. 27617 del 2018) è anche vero che, sempre questa Corte, da un lato ha affermato che «nell’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l’obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli “standards” alla concreta realtà economica del contribuente; l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito» (Cass. n. 14981 del 2020) e dall’altro che «in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura».
Orbene, la mancata risposta all’invito al contraddittorio consente soltanto all’Ufficio di motivare l’avviso di accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards” relativi agli studi di settore e al contempo grava il contribuente dell’onere di provare la legittimità dello scostamento dalle risultanze dagli studi di settore, ma non impedisce al contribuente stesso di provare, con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura. Nella specie la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in merito alla insussistenza di una grave incongruenza fra quanto accertato mediante studi di settore e reddito dichiarato, in ragione della esiguità di uno scostamento del 16%, delle caratteristiche socio-economiche piuttosto depresse del Comune in cui operava l’impresa e della relativa brevità del periodo di tempo (un anno) preso in considerazione per valutare il suddetto scostamento: in questo contesto argomentativo la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha non irragionevolmente ritenuto che il mancato accoglimento dell’invito al contraddittorio non deponesse in maniera univoca circa la dimostrazione della grave incongruità.
Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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