CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535 – La mancata risposta all’invito al contraddittorio consente soltanto all’Ufficio di motivare l’avviso di accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards” relativi agli studi di settore e al contempo grava il contribuente dell’onere di provare la legittimità dello scostamento dalle risultanze dagli studi di settore, ma non impedisce al contribuente stesso di provare, con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura