CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29634

Dipendenti degli enti locali – Retribuzione contributiva – Indennità premio di servizio – Determinazione

Considerato in fatto

1. La Corte d’appello di Campobasso, decidendo sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. (subentrato ex lege all’INPDAP per effetto dell’art. 21 del D.L. 6/12/2011, n. 201 conv. in legge 22/12/2011, n. 214), in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, ha rigettato la domanda V.Z., già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise(E., attuale A., e ha ritenuto, per quanto di interesse nel presente giudizio, che nella base contributiva utile per il computo del TFS e della pensione non fossero da includere i versamenti effettuati dall’E. sul Fondo individuale integrativo di previdenza, tenuto conto di quanto disposto dagli art 4 e 11, comma 5, L 152/1968, che prescrive tassativamente le voci a tal fine da calcolarsi, dovendosi, inoltre, escludere che il dato legislativo potesse essere superato dalla previsione della legge regionale (LR n 40/1977), stante la riserva di legge statale, o dal regolamento interno dell’E.

2. Avverso la sentenza ricorre V.Z. con un motivo. L’Inps è rimasto intimato.

Ritenuto in diritto

Il ricorrente denuncia la violazione di plurime norme insistendo per la natura retributiva delle somme erogate dall’E. al Fondo pensione.

Questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione ‘stipendio o salariò richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 29 aprile 1997 che, sulla base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, un assegno “ad personam”, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione.

Tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni tra cui Cass. 17 gennaio 2003, n. 681 secondo cui, per le medesime ragioni, non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le funzioni dirigenziali; Cass. 14 agosto 2004, n. 15906 secondo cui neppure possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass. 2 settembre 2010, n. 18999 secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. 7 gennaio 2013, n. 176 secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 c.c.n.l. Compatto Sanità 1994 – 1997); Cass. 17 settembre 2015, n. 18231 secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità di struttura in quanto essa, ancorché voce del trattamento retributivo globale, non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla nonna.

Né invero è condivisibile la prospettazione della natura retributiva degli accantonamenti in questione essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto di recente chiarito da questa Corte, a Sezioni unite, nella decisione n. 4684 del 9 marzo 2015: “Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti – versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro“.

In conclusione, la domanda intesa ad ottenere l’inclusione nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio di servizio dei versamenti effettuati dall’E. sul Fondo individuale integrativo di previdenza è infondata con conseguente rigetto del ricorso.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’Inps svolto attività difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.