CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29636
Esposizione qualificata all’amianto – Riconoscimento – Risarcimento danni – Ritardo ed erroneità nella definizione del procedimento amministrativo
Rilevato che
1. la Corte di Appello di l’Aquila, con sentenza n.1083 del 2015, ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno derivato dall’intempestivo riconoscimento dell’esposizione qualificata all’amianto, pari alla differenza tra quanto versato all’INPS, a titolo di riscatto oneroso, e quanto l’assicurato avrebbe dovuto versare con il tempestivo riconoscimento;
2. la Corte di merito ha interpretato la domanda azionata come domanda risarcitoria, per danni extracontrattuali da ritardo ed erroneità nella definizione del procedimento amministrativo certificativo dell’esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 47 legge n.326 del 2003;
ha ritenuto che la responsabilità della P.A., per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art.2-bis, primo comma, legge n. 241 del 1990), postulasse l’accertamento, in concreto, della colpa dell’amministrazione mentre la parte, nella specie, si era limitata a denunciare l’inosservanza del termine (di un anno dalla conclusione dell’accertamento tecnico, laddove l’INAIL aveva provveduto solo il 10.10.2007 sulla domanda di certificazione presentata il 3.2.2005); ha ritenuto inapplicabile, al procedimento, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 241 cit., per essere detta disposizione limitata alle sole ipotesi residuali in cui non fosse previsto un termine diverso per l’adozione del provvedimento, e per essere il danno da mero ritardo previsto e indennizzato dal comma 1-bis dell’art. 2-bis della legge 241 del 1990, indennizzo, tuttavia, non richiesto dall’assicurato; ha rimarcato, in ogni caso, che la parte si era limitata ad allegare genericamente il danno da mero ritardo e non anche la condotta, dolosa o colposa, dell’INAIL connessa alla specifica violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa, rimanendo così precluso, in radice, raccoglimento della domanda risarcitoria; ha ritenuto, infine, fondata l’eccezione di prescrizione, per essere inutilmente decorso, alla data di proposizione del ricorso (12 febbraio 2013), il termine quinquennale dalla verificazione del preteso danno risarcibile, decorrente dalla data del provvedimento dell’INAIL (10 ottobre 2007) di parziale accoglimento della domanda, con erronea valutazione del periodo di esposizione qualificata, oggetto, in seguito, di procedimento giurisdizionale all’esito del quale, in via definitiva, veniva accertato il diritto al beneficio previdenziale di cui all’art. 13, comma 8 legge n.257 del 1992;
3. avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso;
Considerato che
4. con il ricorso si deduce violazione dell’art. 2043 cod.civ. per avere la Corte di merito ritenuto che la responsabilità della P.A. per colpa postulasse, esclusivamente, la violazione di una specifica norma e non anche la mera condotta tutt’altro che diligente e non improntata a celerità (primo motivo); violazione dell’art. 2947 cod.civ. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere omesso di tenere conto, agli effetti della prescrizione, che proprio il comportamento dell’INAIL aveva reso necessaria la proposizione del giudizio per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale, per cui la prescrizione iniziava a decorrere dal passaggio in giudicato della predetta sentenza (secondo motivo);
5. il ricorso è inammissibile;
6. il primo motivo non solo non è autosufficiente – perché non allega e neanche indica ove allegati nelle fasi di merito, i provvedimenti evocati (il provvedimento INAIL, le decisioni divenute definitive nel giudizio per il riconoscimento dell’esposizione qualificata ad amianto) – ma neanche si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha escluso, in radice, la responsabilità dell’amministrazione in difetto di allegazione e prova della colpa dell’amministrazione connessa alla specifica violazione di regole;
7. in ogni caso, e in tal senso correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ., l’intera domanda risarcitoria è mal posta per essere l’INAIL estraneo al rapporto previdenziale e, in particolare, al beneficio dell’accredito figurativo diretto ad assicurare una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria;
8. per giurisprudenza consolidata, la funzione assolta dall’INAIL, in materia, è meramente certificativa, nell’esercizio di discrezionalità tecnica e non amministrativa, per cui il provvedimento dell’INAIL non incide su posizioni soggettive del richiedente, l’INAIL non è legittimato nelle controversie per il riconoscimento della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto e, a fortiori, non può essere legittimato passivo nella pretesa risarcitoria connessa al predetto riconoscimento (v., per tutte, Cass. n. 8859 del 2001 e numerose successive conformi);
9. il secondo motivo è inammissibile per l’assorbente rilievo che la decisione sulla prescrizione costituisce argomentazione ad abundantiam giacchè la Corte ha negato la tutela risarcitoria del danno extracontrattuale sulla scorta di argomenti, in ordine agli oneri di allegazione e prova, neanche confutati specificamente dalla parte ricorrente e, dunque, si palesa carente di interesse censurare la soluzione data in ordine al decorso del tempo per l’esercizio della tutela risarcitoria la cui esistenza è stata, in radice, negata;
10. le spese vengono regolate come da dispositivo;
11. ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
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