CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29636 – La funzione assolta dall’INAIL, in materia, è meramente certificativa, nell’esercizio di discrezionalità tecnica e non amministrativa, per cui il provvedimento dell’INAIL non incide su posizioni soggettive del richiedente, l’INAIL non è legittimato nelle controversie per il riconoscimento della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto e, a fortiori, non può essere legittimato passivo nella pretesa risarcitoria connessa al predetto riconoscimento