CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29648 – Mentre per il danno biologico l’accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non-biologico, relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, comunque, il principio che «il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto»