CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19850
Contratti di lavoro – Nullità del termine – Conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato – Divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale previsto dalla legge regionale – Società per azione a totale partecipazione pubblica
Rilevato
1. il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro con decorrenza dal 1.6.2008 e scadenza al 15.11.2009 stipulato tra la A.R.S.T. – SPA e C.R., aveva dichiarato la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, aveva condannato l’Azienda al risarcimento in misura pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
2. la Corte di Appello di Cagliari, adita dalla A.R.S.T. in via principale e dal C. in via incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti dedotti in giudizio “senza possibilità di conversione del rapporto di lavoro” ed ha condannato l’A.R.S.T. a pagare al C. il risarcimento del danno nella misura corrispondente a quattro mensilità dell’ultima retribuzione ed ha rigettato l’appello incidentale proposto dal C.;
3. la Corte territoriale ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità della clausola di durata ed ha evidenziato che la stessa mancava della necessaria specificità;
4. il giudice di appello ha ritenuto che la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato era impedita perché il divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale previsto dalla l.r. n. 16/1974 doveva ritenersi vigente anche successivamente alla trasformazione dell’A.R.S.T. in società per azioni avvenuta il 2.8.2007 ai sensi della l.r. n. 11 (“recte”n.21) del 2005; tanto sul rilievo che tale divieto era stato recepito nello statuto della società e che il medesimo divieto, che trovava ragione nel fatto che I’ A.R.S.T. SPA era una società per azione a totale partecipazione pubblica quale società Regione e soggetta a controlli di quest’ultima, era coerente con le disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008 che impone alle società “in house”, che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, di adottare con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del d. Igs n. 165 del 2001;
5. la Corte territoriale ha condannato l’A.R.S.T. SPA al pagamento dell’indennità risarcitoria parametrandola a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla durata del rapporto, ed ha richiamato le disposizioni contenute nel d.lgs n. 23 del 2015 in tema di licenziamento non sorretto da giustificato motivo oggettivo ritenendo questa fattispecie equiparabile a quella del contratto con termine illegittimo di cui non può essere disposta la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
6. avverso questa sentenza C.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale I’ A.R.S.T. ha resistito con controricorso;
Considerato
sintesi dei motivi del ricorso
7. con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 e della L.R. 7 dicembre 2005 n. 21, violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost., violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3, illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e della L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3;
8. il ricorrente assume che la Corte territoriale ha male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, che pur stabilendo, all’art. 23, che le assunzioni devono avvenire “esclusivamente mediante concorso pubblico”, non prevede la nullità dei o contratti stipulati senza previa procedura concorsuale e sostiene che tanto esclude il carattere inderogabile della disposizione alla quale dovrebbe essere attribuita natura meramente programmatica; assume che la I. r. n. 16 del 1974 non è più in vigore;
9. aggiunge che una diversa interpretazione determinerebbe l’illegittimità costituzionale di tale normativa per contrasto con la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, che dispone che la potestà legislativa della regione deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, e per contrasto con l’art. 117 Cost., che prevede che l’ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato;
10. asserisce che la disciplina dei contratti a termine e delle conseguenze del loro abuso è dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla I. n. 368 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativa della direttiva 70/99/CE;
11. sostiene che è privo di rilievo il riferimento alla I. n. 133 del 2008, art. 2 bis, c.d. patto di stabilità, perché successiva ai fatti di causa e perché non prevede il divieto di conversione dei contratti a termine;
12. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l.r. n. 16 del 1974 e della l.r. n. 21 del 2005, nonché conseguente violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.lgs. n. 368 del 2001) nella parte in cui viene negata la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato; omessa e comunque contraddittoria motivazione-su un punto decisivo della controversia costituito dalla esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso;
13. il ricorrente sostiene che: nella fattispecie dedotta in giudizio trova applicazione il d.lgs. n. 368 del 2001; quest’ultimo ha abrogato per incompatibilità la l.r. n. 16 del 1974, a sua volta abrogata dalla l.r. n. 21 del 2005; il d.lgs n. 368 del 2001 regola i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati e aggiunge che non può trovare applicazione il d.lgs. n. 165 del 2001, perché I’ A.R.S.T. anche al momento della stipula del contratto dedotto in giudizio era una società per azioni e che pertanto trova applicazione il d.lgs. n. 368 del 2001;
14. con il terzo motivo è denunciata la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno, conseguente falsa applicazione della liquidazione equitativa, vizio di motivazione, conseguente violazione degli artt. 1218, 1213, 1223, 1224, 1225 e 1226 cod.civ.;
15. il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere violato il principio del diritto comunitario di effettività “(avente efficacia dissuasiva)” del risarcimento del danno;
16. assume che: l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, ove pure non ritenuto abrogato per incompatibilità dal d. Igs. n. 368 del 2001, deve essere disapplicato perché, in difformità rispetto ai principi di diritto comunitario ed alla giurisprudenza della CGUE, non indica in misura concreta l’entità del risarcimento del danno; l’indennità risarcitoria deve essere commisurata a tutte le retribuzioni maturate dalla scadenza del contratto in applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001;
17. imputa alla Corte territoriale di avere liquidato il danno in via equitativa e forfetaria con mero richiamo, senza alcuna altra specificazione, del d. Igs. n. 81 del 2015 e in violazione delle norme del codice civile richiamate nella rubrica;
18. in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente in quanto i requisiti ¡mosti dall’art. 366 cod.proc.civ., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché finalizzati a consentire al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure;
19. non è, quindi, necessario che la sentenza venga trascritta nei suoi esatti termini, essendo sufficiente che il ricorrente individui e sintetizzi le ragioni sulle quali poggia la decisione e li confuti con argomenti specificamente riferibili al “decisum”, ragioni che il ricorrente ha esplicitato nelle prospettazioni difensive sviluppate a sostegno dei vizi addebitati alla sentenza impugnata;
20. a prescindere dai profili di inammissibilità di cui si dirà innanzi (cfr. “infra” punti da 22 a 32 di questa ordinanza), va rigettata anche l’eccezion di improcedibilità, ovvero di inammissibilità, del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo della mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui ha considerato preclusiva alla conversione del rapporto la disposizione contenuta nell’art. 18 c. 2 bis del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella I. n. 133 del 2008 e integrato dall’art. 19 della l.n. 102 del 2009;
21. il ricorrente con i primi due motivi di ricorso ha negato la ricostruzione della disciplina di fonte legale, statale e regionale, ritenuta applicabile dalla Corte territoriale al rapporto dedotto in giudizio, disciplina che compete alla Corte di Cassazione di individuare;
esame dei motivi
22. i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi logicamente, sono inammissibili;
23. è utile premettere che la sentenza impugnata ha accertato, e sul punto non è stata formulata alcuna censura, (cfr. sentenza impugnata pg. 4, I capoverso), che il P. ha lavorato alle dipendenze della odierna controricorrente in virtù di due contratti a tempo determinato dal 1.6.2008 al 15.11.2009;
24. l’A.R.S.T., istituita con personalità giuridica di diritto pubblico dalla l.r. Sardegna n. 3 del 9 giugno 1970 e successivamente disciplinata dalla l.r. Sardegna n.16 del 20 giugno 1974, è stata trasformata dalla l.r. Sardegna n. 21 del 7 dicembre 2005 “in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di “ARST Spa” (art. 30);
25. la stessa legge ha previsto che “le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale”;
26. quanto ai rapporti di lavoro il legislatore regionale, oltre a stabilire che “tutto il personale dell’ARST transita nella società per azioni, consentendo il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranvieri e degli accordi integrativi in essere” (art. 30, comma 6), ha espressamente escluso (artt. 31 e 47) che, a partire dalla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, possano trovare ancora applicazione le norme dettate dalla l.r. n. 16/1974, che all’art. 23 prevedeva per le assunzioni il previo esperimento di concorso pubblico;
27. quest’ultima disposizione non è, dunque, applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio (il primo dei contratti dedotti in giudizio è stato stipulato successivamente (il 1.6.2008) all’entrata in vigore della l.r. n. 21 del 2005, giacché la norma sopravvenuta (art. 47 lett. b della l.r. n. 21/2005) è chiara nell’estendere l’effetto abrogativo all’intera disciplina riguardante l’Azienda Regionale, con il solo limite della “garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all’entrata in vigore della presente legge” (art. 46);
28. la questione qui controversa non è pertanto sovrapponibile a quella già decisa da questa Corte con le sentenze nn. 4630, 4631, 4632 e 5229 del 2017 (negli stessi termini Cass. nn. 4825, 5286, 5287, 5315, 5319, 5456, 5457, 5555, 6413 del 2017) che, in relazione a contratti a termine affetti da nullità-stipulati dall’ARST nella vigenza della legge regionale n. 16/1974, hanno fatto discendere dalla necessaria concorsualità dell’assunzione l’impossibilità dell’automatica trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, rilevando che la conversione finirebbe per eludere le garanzie imposte a tutela di un interesse pubblico;
29. alla fattispecie dedotta in giudizio non trovano applicazione nemmeno i principi affermati da questa Corte nelle decisioni Cass. n. 6818/2018; Cass. n. 6672/2018; Cass. n. 5525/2018; Cass. n. 5524/2018; Cass. n. 5395/2018; Cass. n. 4897/2018; Cass. n. 4358/2018; Cass. n. 3621/2018) relative a fattispecie nelle quali veniva in rilievo la stipulazione di un contratto a tempo determinato stipulato con la A.R.S.T. nella vigenza dell’art. 18 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modd. dalla I. 6 agosto 2008 n. 133;
30. la Corte territoriale (cfr. p. n. 4 di questa sentenza) ha ritenuto che la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato era impedita perché il divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale previsto dalla L.R. n. 16/1974 doveva ritenersi vigente anche successivamente alla trasformazione dell’A.R.S.T. in società per azioni avvenuta il 2.8.2007 ai sensi della l.r. n. 11 del 2005; tanto sul rilievo fondante che tale divieto era stato recepito nello statuto della società , divieto ritenuto coerente con le disposizioni dettate dal d.l. n. 112 del 2008;
31. questa statuizione non risulta aggredita da nessuna delle censure formulate dal ricorrente il quale ha denunciato (primo motivo1) la violazione delle I. r. n. 16 del 1974 e n. 21 del 2005, dello Statuto della Regione Sardegna (approvato con la legge Costituzionale n. 3 del 1948, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 117 della Costituzione, e la violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 (secondo motivo) senza correlazione alcuna con l’affermata esistenza nello Statuto della A.R.S.T. spa del divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale;
32. la inammissibilità dei motivi in esame non può essere esclusa dalla circostanza che l’A.R.S.T. spa nel controricorso (pgg. 9,26, 33) ha evidenziato che il divieto di assunzione in assenza di procedura concorsuale previsto dalla l.r. n. 16 del 1974 era stato recepito nel suo statuto, trattandosi, come evidenziato innanzi di questione, pur pregnante, non esaminabile perché estranea ai motivi di ricorso;
33. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di rilevanza;
34. il ricorrente si duole del criterio di liquidazione del danno adottato dalla Corte d’Appello, in quanto il risarcimento, equitativo e forfettario, non sarebbe effettivo come, invece, nel caso della corresponsione di tutte le retribuzioni dalla scadenza del contratto alla sentenza;
35. in tal modo, tuttavia, prescinde, sia pure quanto al profilo risarcitorio, dall’intera “ratio decidendi” della statuizione del giudice di appello che ha come inscindibile presupposto logico-giuridico la legittima impossibilità di dare corso alla trasformazione e riconoscere al lavoratore un posto di lavoro a tempo indeterminato, a cui consegue la non assimilabilità della mancata trasformazioni a voce di danno;
36. quanto all’applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010, il ricorrente non ne contesta la quantificazione, né ha dedotto di aver allegato e provato danni ulteriori;
37. pertanto il terzo motivo di ricorso non è decisivo ed è inammissibile per difetto di rilevanza;
38. sono inammissibili le censure che addebitano alla sentenza il vizio di omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo motivo) e il vizio di motivazione (terzo motivo perché estranee al perimetro del mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” perché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 gennaio 2015);
39. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
56. le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
57. ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15%per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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