CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2019, n. 21683 – In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’art. 3 d.lg. 368/2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla