CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10865
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Accertamento – Prova della mancata corresponsione della retribuzione – Effettivo impegno lavorativo in termini di giorni ed ore
Rilevato
che il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 234/2011 depositata 23.11.2011, ha rigettato il ricorso proposto da Z.K., nei confronti di C. di C.P. & C. S.a.s. in liquidazione, diretto ad ottenere, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 14.6.2002 ed il 10.12.2003, il pagamento della complessiva somma di Euro 26.453,87 a titolo di retribuzioni, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R.,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 23.12.2014, ha respinto il gravame interposto dalla lavoratrice avverso la pronunzia del primo giudice;
che per la cassazione della sentenza ricorre Z.K. articolando due motivi;
che la C. di C.P. & C. S.a.s. in liquidazione, resiste con controricorso che sono state comunicate memorie nell’interesse della K.;
che il P.G. non ha formulato richieste
Considerato
che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., lallazione e/o falsa applicazione dei principi sulle prove e dell’art. 116 c.p.c. circa la prova della mancata corresponsione della retribuzione, della durata della prestazione lavorativa e dell’effettivo impegno lavorativo in termini di giorni ed ore, ed in particolare, si lamenta che, al riguardo, la motivazione della Corte di merito sia del tutto apparente, avendo operato esclusivamente un richiamo acritico alla motivazione di primo grado, senza fornire alcuna risposta concreta alle articolate censure mosse dalla parte appellante alla pronunzia del primo giudice, sia in ordine al valore probatorio delle buste paga non sottoscritte dalla lavoratrice, sia circa la non attendibilità dei testi escussi; 2) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c.; 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini descritti dalla K., nonché la mancata retribuzione da parte della datrice di lavoro;
che il primo motivo è fondato, poiché la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio è del tutto apparente, secondo quanto di seguito specificato. Al riguardo, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 23.12.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
che, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale indica (v., in particolare, pagg. 5 e 6 del ricorso) il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello ha omesso di esaminare; ed inoltre fa riferimento, alla sentenza <<così radicale da comportare>> in linea con <<quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione>>. Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata, che consta di poche righe, si limita a <<fare proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice, ritenute tutte condivisibili>> e ad affermare che <<non è fondato l’assunto di parte appellante relativamente, in particolare, alla sussistenza della prova dei propri assunti>>, senza prendere in esame alcuno dei motivi di gravame e senza dare conto delle ragioni della conferma della pronunzia di prima istanza (v., tra le altre, Cass. n. 28139/2018); pertanto, la stessa risulta obiettivamente incomprensibile e presenta, altresì, le evidenti lacune argomentative denunziate dalla ricorrente, in particolare, in ordine agli elementi delibatori (testimonianze assunte; valore delle buste paga prive della sottoscrizione della lavoratrice);
che, dunque, nelle scarne affermazioni della Corte di Appello mancano, all’evidenza, l’esistenza e la coerenza del percorso motivazionale (cfr., tra le molte, Cass. nn. 2220/2019; 25229/2015) – profili, questi, ancora sottoponibili al vaglio di legittimità -, al punto tale da rendere del tutto incomprensibile l’iter logico che ha condotto i giudici alla decisione oggetto del presente giudizio, posto che la sentenza di secondo grado presenta una motivazione del tutto apparente, come condivisibimente dedotto dalla ricorrente nell’articolazione del primo motivo;
che il secondo motivo risulta, all’evidenza, assorbito dalle considerazioni che precedono;
che per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà al riesame del merito, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7595 - E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 15060 depositata il 29 maggio 2023 - E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 5004 - E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 22963 depositata il 27 luglio 2023 - E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37834 - Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 marzo 2022, n. 6742 - Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…