CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10882 – L’inesistenza della notificazione, cui eventualmente riportare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per mancata impugnazione nei termini, può configurarsi, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione