CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10882
Avviso di pagamento – Regolarizzazione dell’imponibile contributivo sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di malattia e maternità – Prescrizione dei contributi – Data di notifica dell’avviso – Dichiarazione di fallimento della parte – Notifica dell’atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis, anziché nei confronti del curatore del fallimento – Nullità
Rilevato in fatto
Che, con sentenza depositata il 2.7.2014, la Corte d’appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi di cui all’inadempienza n. 520 dell’avviso di pagamento con cui l’INPS aveva richiesto a I. s.p.a. di provvedere alla regolarizzazione dell’imponibile contributivo sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di malattia e maternità;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che I. s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per intervenuto giudicato, essendo stato il ricorso per cassazione notificato al procuratore costituito in appello di I. s.p.a. in bonis successivamente all’apertura della procedura concorsuale;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per avere la Corte ritenuto che i contributi in questione si fossero interamente prescritti alla data di notifica dell’avviso di pagamento del 28.1.2002, laddove, essendo fissato il termine per il loro versamento nel mese successivo a quello di scadenza, ex art. 30, l. n. 843/1978, non poteva predicarsi alcuna prescrizione per quelli maturati successivamente al mese di dicembre 1996;
che, con riguardo alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, questa Corte, come correttamente riconosciuto da parte controricorrente, ha già avuto modo di chiarire che, qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello che sia stata effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis, anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, con la conseguenza che solo in caso di omessa costituzione del fallimento deve disporsene la rinnovazione (Cass. n. 12785 del 2016);
che l’anzidetto principio di diritto – già di per sé sovrapponibile anche all’ipotesi in cui, come nella specie, nelle more del termine per l’impugnazione della sentenza d’appello la parte vittoriosa sia stata ammessa alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria e il ricorso per cassazione sia stato notificato al procuratore costituito in appello della parte in bonis – deve a fortiori essere ribadito ove si consideri che Cass. S.U. n. 14916 del 2016 ha definitivamente chiarito che un’inesistenza della notificazione, cui eventualmente riportare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per mancata impugnazione nei termini, può configurarsi, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità, ivi compresi i vizi relativi all’individuazione del luogo in cui la notificazione è stata effettuata, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tune, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass. nn. 4667 del 2017, 5663 e 7703 del 2018);
che, nella specie, essendosi I. s.p.a. in amministrazione straordinaria spontaneamente costituita a mezzo di controricorso, non v’ha luogo a rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione;
che, nel merito, il motivo è fondato, come peraltro riconosciuto da parte controricorrente, atteso che la prescrizione dei contributi, come di un qualunque credito, giammai può decorrere da data anteriore a quella in cui scade il termine per il relativo pagamento;
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando prescritti i crediti per contributi relativi all’inadempienza n. 520 dovuti fino al mese di dicembre 1996;
che, tenuto conto dell’esito del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritti i crediti per contributi relativi all’inadempienza n. 520 dovuti fino al mese di dicembre 1996. Compensa le spese dell’intero processo.
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