CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29371
Tributi – Riscossione – Decadenza per prescrizione – Eccezione sollevata soltanto nel ricorso in cassazione – Inammissibilità
Rilevato che
Y.J. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. di Milano, n. 2018/2017 del 22 marzo 2017, depositata il 27 marzo 2017 che, in controversia concernente la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria e di alcune cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-riscossioni, respingeva l’originario ricorso della contribuente avverso la cartella “generatrice” dell’iscrizione ipotecaria.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Considerato che
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’omessa applicazione della disciplina della prescrizione, la nullità nulla e/o inefficacia della notifica della cartella di pagamento; l’inesistenza della notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria. Il giudice di appello non si sarebbe avveduto della circostanza che, avendo la cartella di pagamento ad oggetto le tassa automobilistica relativa all’anno 2003, la notifica effettuata il 9 novembre 2009, sarebbe avvenuta quando era maturato il termine di prescrizione, sicché essa doveva ritenersi nulla. La decisione di appello sarebbe dunque affetta dal vizio di erronea ricognizione da parte del giudice di merito circa la fattispecie astratta applicata alla fattispecie concreta.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza; effetto espansivo della sentenza. Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite e tuttavia, dovendo ritenersi fondate le censure svolte nel giudizio di legittimità, all’esito del giudizio di cassazione si dovrà procedere ad una nuova liquidazione di dette spese che tenga conto del suo esito secondo il principio della soccombenza.
Il primo motivo è inammissibile.
Dal contenuto del ricorso introduttivo appare chiaro che l’eccezione di prescrizione della tassa automobilistica recata dalla cartella impugnata è stata formulata per la prima volta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, atteso che le censure avanzate nel giudizio di merito concernevano la sussistenza e ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento. Tuttavia, ai sensi degli 2938 e 2969 cod. civ., l’eccezione di prescrizione dell’obbligazione tributaria, così come l’eccezione di decadenza dell’amministrazione tributaria dal diritto di chiedere al contribuente l’adempimento di tale obbligazione, sono eccezioni non rilevabili d’ufficio. Ne consegue, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che le medesime non possono proporsi per la prima volta nel giudizio di legittimità né in appello (Cass. n. 15740 del 2012, Rv. 623767-01; altresì, in tema di decadenza, n. 171 del 2015, Rv. 634246-01).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Tanto dalla rubrica quanto dall’articolazione di esso, difatti, non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione di legge, cioè di interpretazione di norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse, risolvendosi esso, non già in una censura della decisione di appello, bensì nella richiesta a questa Corte di provvedere sulle spese processuali, all’esito del giudizio, in modo consequenziale al principio della soccombenza. Tale censura, pertanto si risolve in un «non motivo», come tale inammissibile (v. ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 19929 del 2020; sez. 6-3, n. 26052 del 2019; Sez. 3, n. 25933 del 2019).
Il ricorso deve essere rigettato senza nulla disporre sulle spese non avendo l’Agenzia delle entrate svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28952 depositata il 5 ottobre 2022 - Il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10993 depositata il 26 aprile 2023 - In tema di contenzioso tributario, " il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10881 depositata il 5 aprile 2022 - In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l'eccezione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13217 depositata il 27 aprile 2022 - Incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, se deduce per la prima volta in appello le eccezioni in senso tecnico, ossia…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 32213 depositata il 21 novembre 2023 - Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…