CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29402
Tributi – IRPEF – Plusvalenza tassabile – Accertamento – Cessione di terreni edificabili
Fatti di causa
Gli eredi legittimi di G.D.B. ricorrono per la cassazione della sentenza 1188/6/14 della C.T.R. della Puglia, che in relazione all’ accertamento di una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili del valore di € 122.167,44 , da assoggettare a tassazione separata Irpef per l’anno 2005, in capo al venditore D.B., aveva accolto I’ appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della C.T.P. di Bari ,che aveva accolto il ricorso del contribuente non avendo l’Ufficio provato che il ricorrente aveva riscosso dalla vendita un prezzo superiore a quello dichiarato. In particolare, la CTR, dato atto che i comparti impositivi del Registro e dell’IVA sono autonomi ed indipendenti, ha ritenuto legittimo da parte del Fisco l’utilizzo di presunzioni per accertare materia imponibile occultata a fronte dell’onere probatorio ,gravante sul contribuente, di contrastare con idonee prove, la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo della cessione del bene e valore accertato ai fini del registro.
L’intimata si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
I contribuenti articolano quattro motivi di ricorso:
a) In relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. lamentano l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ,in violazione dell’art. 36 comma 2 D.Lgs n. 546/1992, avendo la CTR escluso che il maggior valore definito in base all’avviso di rettifica dell’imposta di registro valesse anche ai fini delle II.DD e contestualmente affermato che le parti non avevano fornito la prova che il maggior valore , ai fini di registro, non era applicabile ai fini IRPEF.
Il motivo di ricorso è inammissibile: l’art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. novellato non contempla più il vizio della motivazione così come denunciato. Rileva ora che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. ( Cass.8053/2014). Quanto alla pretesa contraddittorietà va comunque precisato che le affermazioni della CTR si ascrivono al principio dettato da questa Corte, in tema di imposte sui redditi. A tal riguardo è stato precisato che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.
b) In relazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. si lamenta l’omesso esame della valenza probatoria della relazione giurata di stima a firma R..
Anche tale motivo è inammissibile, non potendosi censurare in sede di legittimità la valutazione della prova che è di stretta pertinenza del giudice di merito.
c) In relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ. si lamenta la violazione degli artt. 67 e 68 TUIR e dell’art. 2697 cod.civ. non avendo l’Agenzia provato che il corrispettivo della vendita del terreno sia stato corrisposto nell’annualità accertata ,essendo previsto nell’atto di compravendita un termine lungo per la corresponsione del prezzo. Il motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in termini generici e in violazione del principio di autosufficienza che avrebbe voluto la trascrizione, in ricorso, del contratto di compravendita ,sul quale si fonda la censura, al fine di consentirne l’esame alla Corte di legittimità.
d) In relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ. dovendosi ritenere che con la produzione della perizia di stima stragiudiziale ed il mancato incasso del prezzo di vendita il contribuente abbia superato la presunzione di maggior corrispettivo.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate in relazione al motivo sub b) oltre ad essere formulato in termini generici, in violazione del principio di autosufficienza del mezzo.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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