CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1820
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Dichiarazione annuale – Rettifica – Contenzioso tributario
Rilevato che
– la D. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, depositata il 14 settembre 2011, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento di due avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni 1999 e 2000, erano state rettificate la dichiarazione i.v.a., nonché tre atti di contestazione emessi per violazioni formali in materia di i.v.a.;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli avvisi di accertamento era contestata l’indebita applicazione dell’i.v.a. con aliquota agevolata al 4%, in luogo di quella con aliquota ordinaria, ad operazioni di somministrazione di bevande a mezzo di distributori funzionanti a capsule/cialde;
– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’Iva con aliquota agevolata alle operazioni in esame, in relazione alla mancata destinazione della somministrazione alla collettività e alla mancata cessione delle capsule e cialde ai consumatori finali;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che
– orbene, può esaminarsi, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo motivo di ricorso, con cui la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione della tabella A, parte II, n. 38), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver il giudice di appello escluso l’applicazione dell’aliquota agevolata alle operazioni di somministrazioni di bevande effettuato tramite di distributori automatici installati in luoghi non aperti al pubblico;
– il motivo è infondato;
– la voce 38), Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, assoggetta all’aliquota del 4% l’i.v.a. dovuta per le «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività»;
– tale disposizione trova giustificazione nella funzione sociale, che contraddistingue la somministrazione di alimenti e bevande negli edifici contemplati dalla norma, per cui non può trovare applicazione al caso in esame, in cui le somministrazioni sono state effettuate mediante distributori automatici installati in luoghi non aperti al pubblico e destinati ad essere utilizzate da un numero limitato di soggetti (cfr., in tema, Cass. 22 settembre 2017, n. 22091)
– la resistenza della ratio decidendi costituita dalla mancata destinazione al pubblico dei luoghi in cui i distributori automatici sono stati installati rende irrilevante l’esame del primo motivo di ricorso, con cui si aggredisce la diversa ratio decidendi rappresentata dalla insussistenza della diversa condizione rappresentata dal fatto che l’acquirente della capsula o della cialda sia l’effettivo consumatore della stessa e, quindi, il consumatore finale, nonché del terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione dell’aliquota agevolata, quali cessioni accessorie, anche alle cessioni dei kit, contenenti, oltre alle cialde, lo zucchero, le palette e i bicchieri di carta (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108);
– il ricorso, dunque, non può essere accolto;
in considerazione dell’assenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia al momento della proposizione del ricorso, appare opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
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