CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1844
Risoluzione del rapporto per mutuo consenso – Dimissioni volontarie – Fittizia interposizione – Accertamento
Rilevato che
1. con sentenza n. 5598 depositata il 28.6.2013, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da S. s.p.a. e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003;
2. la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso per i lavoratori B., F., D.F., C. e R. i quali avevano rassegnato dimissioni volontarie nei confronti del datore di lavoro formale C. s.p.a., poi A. C. s.p.a., e richiesto la costituzione del rapporto di lavoro con l’appaltante S. s.p.a. a distanza di quattro o tre anni dalle citate dimissioni;
3. la medesima Corte ha accertato come, comunque, le condizioni di fatto di tutti i rapporti di lavoro in questione portassero ad escludere la fittizia interposizione (non vi era commistione con i dipendenti S. che operavano in locali differenti e neppure possibilità di interferenza nel lavoro da parte di S.;
l’organizzazione del servizio era a carico di C. – A. quanto a numero di lavoratori necessari, turni, orari, controlli;
C. – A. aveva assunto tutto il rischio di impresa);
4. avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi la S. s.p.a. e A.C. s.p.a.;
5. tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
Considerato che
6. con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, per erronea e carente motivazione sull’inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 1369 del 1960, nonché per erronea e immotivata ricostruzione del fatto; hanno sostenuto come la Corte di merito avesse disatteso l’orientamento di legittimità sulla operatività della presunzione di cui al citato art. 1, comma 3, ed avesse escluso l’interposizione fittizia in base ad una ricostruzione dei fatti apodittica e contraddittoria e senza indicare le fonti di prova;
7. come già rilevato da questa Corte in precedenti pronunce relative a fattispecie sovrapponibili in toto a quella in esame (Cass. n. 23599 del 2018; Cass. n. 27105 del 2018), le censure mosse col primo motivo investono entrambe la valutazione della Corte territoriale sugli elementi di fatto posti a base della esclusione di un rapporto di subordinazione dei lavoratori con la S. e sono come tali inammissibili;
8. come più volte affermato da questa Corte, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19011 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016);
9. la censura così come articolata non può neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. In legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
10. l’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende inammissibile la censura;
11. anche le circostanze relative alla inesistenza del rischio economico, denunciate da parte ricorrente quale elemento di errata valutazione ad opera della Corte territoriale, rientrano tra i profili strettamente attinenti al merito della controversia e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;
12. il primo motivo di ricorso risulta complessivamente inammissibile, pur a prescindere dal difetto di specificità dello stesso, posto che non è indicato in che modo e in quale atto del giudizio di merito le suddette questioni siano state poste, (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004);
13. con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione, in riferimento alla ritenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.
14. i ricorrenti hanno censurato la pronuncia d’appello come contraria alla giurisprudenza di legittimità che considera irrilevante, ai fini della risoluzione consensuale, il mero trascorrere del tempo; inoltre per contraddittorietà della motivazione che ha ritenuto consensualmente risolto il rapporto di lavoro con S., benché quest’ultima lo considerasse mai esistito;
15. occorre rilevare che, se pure la Corte territoriale abbia motivato la decisione anche alla luce delle dimissioni rassegnate dai lavoratori B., F., D.F., C. e R. nei confronti del datore di lavoro formale, tuttavia tale argomento non sia stato determinante nella valutazione della controversia, fondata anche sulla autonoma ratio decidendi relativa all’accertamento di condizioni compatibili con la genuinità dell’appalto ed escludenti l’interposizione fittizia denunciata;
16. secondo consolidata giurisprudenza: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (Cass. n. 26266 del 2017; Cass. n. 3633 del 2017; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001);
17. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;
18. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità avviene secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
19. ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, nei confronti di ciascuna delle contro ricorrenti, in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.