CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1850
Crediti contributivi – Cartella eattoriale – Indebita fruizione di sgravi contributivi – Contratti di formazione e lavoro
Rilevato che
Con sentenza n. 130 del 2012 la Corte d’appello di Campobasso ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da M. s.r.l. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale fondata su crediti contributivi, derivanti da indebita fruizione di sgravi contributivi relativi a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo novembre e dicembre 1995, proposte dalla stessa società in ragione di plurime eccezioni sia formali che di merito;
la Corte territoriale ha ritenuto, dopo aver espletato c.t.u. tesa a verificare se gli sgravi di cui si era chiesta la restituzione fossero stati fruiti in relazione a sei determinati lavoratori in ipotesi rientranti fra i soggetti svantaggiati indicati tra quelli condizionanti la legittimità dell’aiuto di stato in questione in quanto inferiori di età ai venticinque anni al momento dell’assunzione, ha recepito le conclusioni del c.t.u. ed ha rideterminato la somma dovuta nell’importo di euro 7480,38 quanto a contributi, limitando gli interessi dovuti a quelli maturati dopo la prima richiesta da parte dell’Inps ed eliminando del tutto le sanzioni civili;
la motivazione della sentenza si fonda sulla considerazione della natura e causa del credito e richiamando giurisprudenza di legittimità relativa alla riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile prevista dall’art. 4, lett. b) d.l. n. 536 del 1987 conv. in I. n. 48 del 1988 nell’ipotesi di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo omesso;
l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi: a) violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. derivante dalla circostanza che l’opponente non aveva mai proposto opposizione con riferimento ai profili degli interessi e delle sanzioni civili e che la cartella conteneva la solo indicazione dell’obbligo di pagamento di interessi e non di sanzioni civili; b) violazione e o falsa applicazione dell’art. 3.2 della decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 e dell’art. 1282 c.c. posto che la citata decisione aveva regolato espressamente anche tali aspetti prevedendo sia la modalità di calcolo degli interessi che la loro decorrenza;
M. s.r.l. è rimasta intimata;
Considerato che
Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità posto che lamenta che la pronuncia sia stata resa in difetto di domanda sul punto specifico della non debenza di interessi e sanzioni civili ma non riporta, se non per stralcio delle conclusioni, gli specifici contenuti degli atti di parte da cui dovrebbe trarsi tale convincimento mentre la violazione dell’art. 112 c.p.c., integrante il vizio di cui all’art. 360, primo comma n.4) c.p.c., postula tali specifici elementi; se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale è indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità dell’impugnazione, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale;
il secondo motivo è fondato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 2631 del 2014; Cass. n. 6756 del 2012) secondo cui in tema di sgravi contributivi illegittimi, in quanto costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, l’azione dell’ente previdenziale volta al recupero degli sgravi non costituisce azione di restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., ma azione volta al pagamento della contribuzione differenziale, pari alla misura dell’aiuto di Stato recuperabile;
ne consegue che tale azione – alla cui proposizione è legittimato direttamente l’ente istituzionalmente deputato alla riscossione dei contributi – è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non a quello previsto per l’indebito, né a quello ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, attesa l’autonomia giuridica dell’azione di recupero degli aiuti in questione (che è disciplinata da regole specifiche, è finalizzata al mero ripristino dello “status quo ante” e che prevede – a differenza dell’azione volta al pagamento dei contributi omessi – l’applicazione di interessi nella misura stabilita dalla Commissione;
quanto, poi, alla applicabilità delle sanzioni specifiche previste per l’omissione contributiva, negata dalla citata sentenza 4 maggio 2012, n. 6756, questa Corte di cassazione (Cass. n. 12450 del 2018) ha accolto il diverso esito della sanzionabilità, al fine di rimarcare l’effettività del recupero dell’aiuto illegittimo sulla base di una decisione della Commissione europea, con relativa procedura che, per quanto non disciplinata da regolamenti del Consiglio, rimane attratta dalla normativa nazionale, soggetta alla verifica della Commissione in ordine alla idoneità ed effettività della stessa, dovendo le dette sanzioni ritenersi in linea con la normativa dell’Unione, proprio perché volte a rendere effettivo il recupero in oggetto (cfr., per la sanzionabilità di aiuti di stato illegittimi in materia fiscale, Cass. 27 ottobre 2017, n. 25583);
in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione che riesaminerà la controversia alla luce delle appena esposte considerazioni ed a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.