CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1559 – L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente, ma altresì per i loro parenti e affini entro il terzo grado e i loro familiari coadiutori preposti al punto di vendita, sempre che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. sorge anche l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata in caso di erogazione di compensi per lavoro autonomo