CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12335
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Dichiarazione di fallimento – Giudice competente – Reclamo – Competenza territoriale – Sede legale della società
Fatti di causa
1. Con sentenza del 29 novembre 2017, il Tribunale di Bergamo, adito da Agenzia delle Entrate – Riscossione con ricorso del 27 ottobre 2017, pronunciò il fallimento della N. I. s.r.l. in liquidazione.
1.1. Il reclamo promosso da quest’ultima fu respinto dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza del 29 marzo 2018, n. 582, la quale, rigettando la corrispondente, unica, doglianza della reclamante, ribadì la competenza territoriale del giudice di prime cure a dichiarare il fallimento suddetto atteso che, da un lato, l’asserito trasferimento della sede della menzionata società da Bergamo a Marcianise (CE) – risalente, quanto a quella effettiva, al 24 novembre 2016, e, circa quella legale, al 2 dicembre 2016 – sarebbe avvenuto entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento; dall’altro, che, in ogni caso, il bilancio di esercizio della medesima società al 31 dicembre 2015 era stato approvato presso la sede legale di Bergamo, a dimostrazione che ivi era il suo centro direttivo.
2. Avverso tale sentenza la M.G. I. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, da Agenzia delle Entrate – Riscossione. La curatela fallimentare non ha spiegato difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
2.1. La Sesta Sezione civile di questa Corte, sottosezione 1, con ordinanza interlocutoria del 10 ottobre 2019, n. 25531, preso atto dell’eccezione sollevata dalla società ricorrente, nella propria memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., circa la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, siccome avvenuta mediante difensore del libero Foro e senza il necessario patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, e tenuto conto che l’esame della corrispondete questione era già pendente innanzi alle Sezioni Unite, cui era stata rimessa con ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 18350 del 2019, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione, successivamente resa da Cass., SU, 19 novembre 2019, n. 30008. Si è così proceduto alla fissazione della nuova adunanza camerale per la decisione della controversia, in vista della quale le parti costituite hanno depositato un’ulteriore memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
Ragioni della decisione
1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che la suddetta Cass., SU, 19 novembre 2019, n. 30008, ha sancito che, «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di impiegare anche propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato, nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del rd. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 30 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 3 del dl. 193 del 2016, conv. dalla l n. 223 del 2016 – in tutti altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”
1.1. Alla stregua dei riportati principi, pienamente condivisi da questo Collegio, e tenuto conto della documentazione complessivamente allegata (sulla possibilità di una tale produzione ex art. 372 cod. proc. civ., peraltro, non può dubitarsi riguardando la stessa ammissibilità del controricorso) dall’Agenzia delle Entrate alla propria prima memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., ne consegue la piena ritualità dell’avvenuta costituzione, in questa sede, della menzionata controricorrente con il patrocinio dell’Avv. P.V..
2. Fermo quanto precede, i formulati motivi prospettano, rispettivamente:
I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive alla corte bresciana di aver erroneamente ritenuto competente territorialmente il Tribunale di Bergamo sull’istanza di fallimento presentata il 27 ottobre 2017 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, malgrado la M.G. I. s.r.l. in liquidazione svolgesse la propria attività, dal 4 novembre 2013, nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), in via della L. n. 12, dopo aver chiuso la propria sede operativa, in pari data, nel Comune di Cologno Monzese, in via P. n. 3. Solo il 24 novembre 2016 la sede operativa e la sede legale coincidevano, precisamente nel Comune di Marcianise (CE), alla via S.S. Sannitica, Km. 19,00, come da visura camerale allegata agli atti;
II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., combinato con l’art. 28 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Si assume che l’incompetenza territoriale, al di là della eccezione sollevata dalla reclamante innanzi alla corte bresciana, è rilevabile di ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 28 cod. proc. civ., sicché il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto pronunciare di ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, svolgendo, all’epoca, la fallenda attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento in Cernusco sul Naviglio (MI), e dovendosi considerare la sede legale ubicata in Bergamo, presso lo studio del proprio commercialista, come fittizia.
3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perché connesse, non meritano accoglimento.
3.1. Invero, la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure – ivi ribadita dalla reclamante sul presupposto che la sede legale della M.G. I. s.r.l. in Bergamo non sarebbe stata la sua sede effettiva (corrente, invece, a suo dire, in Marcianise), perché coincidente con lo studio del proprio commercialista – richiamando il tenore letterale dell’art. 9, commi 1 e 2, L.fall. e rimarcando che Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva depositato la propria istanza di fallimento in danno della menzionata società in liquidazione, innanzi al Tribunale di Bergamo, il 27 ottobre 2017, «mentre, a dire della stessa reclamante, la sede effettiva della società sarebbe stata trasferita a Marcianise solo dal 24 novembre 2016 e, quella legale dal 2 dicembre 2016, e, quindi, entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento» (dr. pag. 4 della sentenza impugnata).
3.1.1. Muovendo da questo rilievo, dunque, la medesima corte, affatto correttamente (tfr. Cass. n. 3945 del 2019; Cass. n. 23719 del 2014), ha ritenuto, da un lato, che l’asserito trasferimento della sede legale della menzionata società da Bergamo a Marcianise (CE), avvenuto entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa di Agenzia delle Entrate – Riscossione, era irrilevante, ai fini della individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento in questione, giusta l’art. 9, comma 2, l.fall.; dall’altro, ha comunque accertato, che, in ogni caso, il bilancio di esercizio della medesima società al 31 dicembre 2015 era stato approvato presso la sede legale di Bergamo, a dimostrazione che ivi era il suo centro direttivo.
3.1.2. Sono, conseguentemente, inammissibili le odierne affermazioni della ricorrente volte a sostenere (peraltro invocando documentazione nemmeno riprodotta, anche sinteticamente, in ricorso, in violazione, quindi, del principio di cui al combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. Cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019) l’ubicazione della propria sede legale ed operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio, anteriormente al suddetto trasferimento del novembre 2016: esse, infatti, si scontrano con il diverso accertamento fattuale compiuto dalla corte bresciana, qui non ulteriormente sindacabile (né, del resto, adeguatamente criticato dalla M.G. I. s.r.l. in liquidazione sotto il profilo motivazionale, seppure nei ristretti limiti oggi imposti, per una siffatta censura, dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), e si risolvono sostanzialmente, in una critica allo stesso, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006).
3.2. Alle suesposte argomentazioni va soltanto aggiunto, con specifico riferimento al secondo motivo formulato dalla M.G. I. s.r.l. in liquidazione, che l’odierno ricorso non può che investire eventuali vizi del solo provvedimento impugnato, vale a dire la sentenza della Corte di appello di Brescia del 29 marzo 2018, n. 582, sicché risultano inammissibili doglianze volte a censurare l’operato, asseritamente non corretto, del giudice di prime cure.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità, fra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, con attribuzione all’Avv. P.V. dichiaratosene antistatario, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, «sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 113/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peri! ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto», mentre «spetterà al l’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesisteitza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la M.G. I. s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 100,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. P.V. dichiaratosene antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 giugno 2019, n. C-607/17 - Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03,…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3270 depositata il 5 febbraio 2024 - La dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 - In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l'omessa comunicazione dei mutamenti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22848 depositata il 21 luglio 2022 - L'omessa tenuta del c.d. registro degli infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994 ("ratione temporis" applicabile) può essere sanzionata solo dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2336 - La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 - Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia, il socio potrà fare valere le proprie ragioni nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…