CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 17939
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Contribuente contumace – Sentenza – Ultra-petizione – Nullità
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da A.F. avverso l’avviso di accertamento n. TFM010100023/2009, contenente ripresa a tassazione di maggior reddito a fini Irpef, accertato mediante redditometro in riferimento a un acquisto immobiliare, relativamente all’anno di imposta 2004.
2. Ha osservato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che l’atto impositivo era nullo, non già perché sottoscritto da funzionario senza delega, come rilevato dal giudice di primo grado, bensì perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in assenza di motivi di urgenza, nemmeno dedotti dall’Ufficio impositore.
3. Per la cassazione della citata sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui A.F. ha resistito con controricorso.
4. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria resa all’esito della camera di Consiglio del 3 dicembre 2020, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione di invalidità della notificazione dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, sollevata dal controricorrente, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado, svoltosi innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania.
5. Esperito l’incombente, la causa è stata fissata per l’odierna udienza.
Considerato che
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 56 del D. Lgs 546/92 in relazione all’art. 360, n. 4 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza per aver pronunciato su un’eccezione che non era stata sollevata in appello dal contribuente, rimasto infatti contumace in quel grado, laddove la sentenza di primo grado aveva accolto l’impugnativa solo in relazione alla questione di carenza di sottoscrizione dell’avviso, con conseguente formazione di giudicato interno sulla questione non affrontata.
b. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 L. 212/00 in combinato disposto gli artt. 32 e 33 del DPR 600/73 e gli artt. 51 e 52 del DPR 633/72 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza per aver applicato le garanzie del contribuente previste per le verifiche fiscali esterne a un accertamento svolto invece “a tavolino” presso l’Ufficio finanziario, ipotesi nella quale il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non trova applicazione.
2. A.F. eccepisce l’inammissibilità dell’appello, siccome introdotto da una notificazione inesistente, con conseguente nullità dell’intero giudizio di appello.
3. Il ricorso va accolto.
4. In via preliminare, va respinta l’eccezione del controricorrente di inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di appello. Dall’esame del fascicolo di secondo grado, acquisito agli atti, cui questa Corte è legittimata essendo stato dedotto dal contribuente un error in procedendo, risulta che la notificazione dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate è rituale.
Invero, l’atto risulta notificato a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 76383369743-7, spedita all’avvocato G.G., presso il suo studio in via C., Benevento. Tale raccomandata, come si evince dalla ricevuta di ritorno della raccomandata rinvenuta in atti, risulta spedita in data 3 agosto 2011 e regolarmente ricevuta in data 5 agosto 2011. L’avvocato G.G. era il difensore all’epoca nominato dal F. nell’odierno giudizio, come si evince dalla procura alle liti rilasciata a margine del ricorso depositato presso la CTP di Benevento, e come la stessa CTP dà atto nell’epigrafe della sentenza di primo grado.
5. Il primo motivo del ricorso è fondato, poiché il principio per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di processo civile (da ultimo, Sez. U, n. 7940/2019), si estende anche al processo tributario, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 6-5, Ordinanza n. 30444/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12191/2018), anche nell’ipotesi in cui l’appellato sia rimasto contumace (sentenza n. 20062/2014).
6. Da tanto consegue che la CTR, dopo avere accolto l’appello dell’Ufficio in relazione all’erronea declaratoria di nullità dell’atto impositivo per carenza di legittimazione del funzionario sottoscrivente, avrebbe dovuto accogliere il gravame e non già estendere la propria cognizione all’altra deduzione difensiva formulata dal contribuente in primo grado, che doveva considerarsi implicitamente rinunciata per effetto della contumacia del contribuente in appello, che il giudice di secondo grado ha peraltro espressamente pronunciato (in sentenza si dà atto che: “non si costituiva il contribuente”). La sentenza impugnata è, quindi, nulla per aver pronunciato in ultra-petizione, come eccepito nel motivo di gravame in esame.
7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso, atteso che, sulla diversa questione della violazione del diritto di difesa del contribuente, la CTR non doveva pronunciarsi, stante le argomentazioni sinora svolte.
8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, dovendo in fase di rinvio essere rinnovata la sola questione inerente alla legittimità della sottoscrizione dell’atto impugnato che, pur correttamente valutata in motivazione dalla CTR, non si è tradotta, come avrebbe dovuto, nell’accoglimento del gravame dell’Ufficio.
9. Le parti vanno, in conclusione, rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che regolerà, altresì, le spese della presente fase.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.