CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18044 – La denuncia di omessa valutazione di prove documentali, comporta l’onere del ricorrente, per il principio di autosufficienza, non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione