CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19480
Licenziamento – Reintegrazione – Riconoscimento del diritto di opzione ex art. 18, co. 5, L. n. 300/1970 – Termine di decadenza
Rilevato
che con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da R.F. nei confronti della E.R. S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 esercitato il 21.5.2012 a seguito dell’ordine di reintegrazione emesso dal Tribunale di Roma con sentenza pronunciata contestualmente all’esito dell’udienza di discussione il 21.3.2012;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’opzione tempestivamente esercitata a seguito dell’invito alla ripresa del servizio formulato dal datore di lavoro, non potendo dirsi essa già intervenuta nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza contestuale non avendo la cancelleria dato corso, per esserne dalla legge esonerata, alla comunicazione della sentenza, evento, peraltro, espressamente indicato dall’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 come dies a quo per il computo del termine decadenziale ed insuscettibile, in quanto contemplato in una norma di stretta interpretazione, di essere surrogato con altro pur equipollente; per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’intimata non ha svolto alcuna difesa;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato
– che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 (nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 1, comma 42, l. n. 92/2012), lamenta la non conformità a diritto della lettura della predetta disposizione accolta dalla Corte territoriale intesa ad escludere l’ammissibilità di equipollenti alla comunicazione formale della sentenza di reintegra da parte della cancelleria che valgano ai fini dello spirare del termine decadenziale, sicché si debba fare, allo stesso fine, esclusivo riferimento al diverso evento dato dall’invito alla ripresa del servizio da parte del datore di lavoro;
– che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr, Cass., 11.1.2016, n. 203) per il quale, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 per l’esercizio dell’opzione in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva dell’ordine di reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza recante la declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, risultando così idonea a riflettere tale situazione di conoscenza qualificata dal collegamento ad un atto formale anche la lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale, secondo l’ipotesi verificatasi nella presente fattispecie
– che, dunque, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
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