CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19501
Provvedimento di irrogazione sanzioni – Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione – Difetto di giurisdizione del giudice tributario – Decisione del giudice ordinario in riassunzione – Traslatio iudicii – Impugnazione della sentenza – Termine di decadenza – Decorrenza – Art. 46, co. 17 L. n. 69/2009 – Giudizi proposti successivamente al 4 luglio 2009
Rilevato che
1. con ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositato il 1.7.2008, L.L. impugnava una sanzione amministrativa irrogatagli per violazione dell’art. 3 III comma del d.l. n. 12 del 2002, conv. in I. n. 73 del 2002.
La Commissione tributaria con sentenza del 9 ottobre 2009 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il L. con ricorso del 30.12.2009 riassumeva la causa di fronte al Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’opposizione, annullava la sanzione.
La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, per superamento del termine di sei mesi per proporre gravame previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dal comma 17 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69.
La Corte riteneva che nel caso operasse il testo attuale dell’art. 327 c.p.c., dovendosi avere riguardo alla data di inizio del giudizio ordinario, non potendo rilevare il procedimento di fronte alla Commissione tributaria in quanto all’epoca non erano ancora operanti gli effetti della translatio iudicii, introdotti con effetto ex nunc dalla legge n. 69 del 2009.
2. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, cui L.L. non ha opposto attività difensiva.
Considerato che
1. a fondamento del ricorso l’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in error in procedendo nel ritenere tardivo l’appello da essa proposto in quanto non notificato nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza del Tribunale di Lecce. Sostiene che nel caso, essendo stato instaurato il giudizio di fronte al giudice tributario prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, poi traslato per difetto di giurisdizione al giudice ordinario, dovrebbe operare il termine c.d. lungo per impugnare di un anno, previsto dall’art. 327 I comma c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella, che opera solo per i giudizi proposti successivamente al 4 luglio 2009.
2. Il ricorso è fondato.
Il principio della translatio iudicii è stato introdotto dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009, allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo dell’incertezza nell’individuazione del giudice fornito della giurisdizione. La novella è stata emanata in ottemperanza all’ arresto n. 77 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 30 della L. n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al giudice munito di potestas iudicandi. Detto principio comporta che, ai fini del rispetto dei termini processuali, la domanda si finga proposta sin dall’inizio di fronte al giudice fornito della giurisdizione. Dispone infatti l’art. 59 che, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, “la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.
3. Questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 4247 del 17/02/2017, cui occorre dare continuità, che la “translatio iudicii”, che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile anche nel regime antecedente all’entrata in vigore dell’art. 59 della già citata L. n. 69 del 2009: a tale soluzione si perviene “utilizzando gli strumenti ermeneutici” (Corte Cost. sentenza n. 77/2007) atteso che, ai sensi dall’art. 125 disp. att. c.p.c., il giudizio riassunto prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l’iniziativa di provvedere ai relativi incombenti”. Il principio opera inoltre anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con riferimento alle pronunce declinatone di giurisdizione dei giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono danneggiare l’efficienza e l’efficacia del servizio giustizia e, dall’altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell’eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di merito, del ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, c.p.c.
4. Poiché nel caso il ricorso di fronte alla Commissione tributaria è stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 327 1 c. c.p.c. portando a sei mesi il termine di un anno per proporre gravame, e sono stati rispettati i tempi per la proposizione della domanda di fronte al giudice fornito della giurisdizione previsti dal richiamato art. 59, la salvezza degli effetti processuali della domanda originariamente proposta determina l’operatività del termine annuale per impugnare previsto dall’ art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente.
5. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente fondato, dev’ essere accolto con ordinanza in camera di consiglio e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi al principio sopra individuato.
6. Al giudice del rinvio competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- IVASS - Provvedimento 05 novembre 2019, n. 90 - Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 1512 depositata il 15 gennaio 2024 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2022, n. 19501 - Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale "nelle liquidazioni delle spese di cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel…
- IVASS - Provvedimento 14 maggio 2019, n. 86 - Modifiche ai regolamenti n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4988 - In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…