CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19811
Accise – Forniture di gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica – Riscossione – Istanza di rimborso
Rilevato che
la società P. s.p.a. e la A.T. s.r.l. hanno presentato separate istanze di rimborso delle accise relative a forniture di gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica; in particolare, la P. s.p.a. ha fornito, negli anni dal 2004 al 2007, il gas naturale in favore di AEM Trading s.p.a. ed ha corrisposto l’accisa, poi addebitata in rivalsa alla A.T. s.r.l., soggetto tenuto al pagamento per conto della AEM Trading s.p.a.; inoltre, relativamente ad altra fornitura per gli anni dal 2004 al 2007, la A.T. s.r.l. era stata destinataria dell’addebito in rivalsa dell’accisa assolta da ENI s.p.a.; sia la P. s.p.a. che la A.T. s.r.l. hanno presentato separate istanza di rimborso dell’accisa indebitamente versata per contrasto con la normativa unionale; avverso i provvedimento di diniego le società hanno proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, li ha rigettati; avverso la suddetta pronuncia le società contribuenti hanno proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia* ha parzialmente accolto l’appello, riconoscendo la legittimità della domanda di rimborso limitatamente alle accise versate per l’anno 2007;
avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane, affidato a un unico motivo di censura; le società sono rimaste intimate;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per avere ritenuto che la mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate della richiesta di rimborso costituisce una mera formalità e che nella fattispecie, essendo stata traslata l’imposta, il pagamento della stessa non aveva inciso come posta negativa sul reddito della P. s.p.a.; il motivo è fondato;
va precisato, in primo luogo, che l’art. 29, della legge n. 428/1990, dopo avere disposto (comma 2) che “I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti”, aggiunge al comma 4 che “La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza va quindi osservato, in primo luogo, che la previsione, a pena di inammissibilità, della comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate sancita dall’art. 29, comma 4, della legge n.428/1990, integra un requisito che attiene alla possibilità del contribuente di ottenere il rimborso reclamato, come tale addirittura rilevabile ex officio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio (Cass. civ. 19 aprile 2013, n. 9560); in questo ambito, va inoltre precisato che l’inciso contenuto nel quarto comma della previsione normativa in esame, secondo cui, ai fini del diritto al rimborso il contribuente deve, a pena di inammissibilità, fare la comunicazione dell’istanza anche all’Agenzia delle entrate, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito di impresa, deve essere letto e interpretato alla luce di quanto disposto dal comma secondo, che esclude il diritto al rimborso nel caso di traslazione dell’onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sia avvenuta la suddetta traslazione può ragionarsi in termini di incisione del pagamento dell’accise versate sul reddito di impresa, con conseguente diritto al rimborso;
nella fattispecie, la stessa Commissione tributaria regionale ha precisato che la P. s.p.a. aveva traslato in rivalsa l’onere di pagamento delle accise versate, circostanza che esclude la sussistenza del diritto al rimborso in favore della medesima società;
ne consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con cassazione della sentenza e conseguente rigetto dei ricorso introduttivo proposto dalla P. s.p.a., fermo restando la statuizione della sentenza impugnata relativamente al difetto di legittimazione attiva della A.T. s.r.l., non oggetto di censura da parte della società; con riferimento alla spese di lite, vanno compensate le spese relative ai giudizi di merito, e condannata la intimata P. s.p.a. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla P. s.p.a., compensa le spese di lite relative ai giudizi di merito, condanna la intimata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessive euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.