CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15757 – In base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt.172 e 173 T.u.i.r.), l’avanzo da annullamento ove sia iscritto, ex art.2504 bis, quarto comma, cod. civ., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo fiscale