CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21160
Tributi – Contenzioso tributario – Società di persone – Configurabilità di litisconsorzio necessario – Obbligo di integrazione del contraddittorio – Omissione – Nullità dell’intero processo
Rilevato che
1. La società S.O.L.E. Società Olearia del L. di B.A. e Compagni s.n.c. ed i suoi soci, tra cui P.L., presentarono ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, avverso gli avvisi di accertamenti, emessi distintamente nei loro confronti, con i quali erano stati rettificati i redditi dichiarati della società ed i redditi di partecipazione dichiarati dai soci, per gli anni 2003-2005.
2. La Commissione tributaria provinciale di Bari, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 61/10/10, li accoglieva parzialmente.
3. La società ed il socio P.L. proponevano appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale rilevando il difetto di motivazione della sentenza di prime cure e la mancata valutazione delle richieste formulate dai contribuenti. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale impugnando i capi della sentenza ad essa sfavorevoli in ordine la recupero dei costi deducibili per euro 56.810,26.
4. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza che qui s’impugna, respingeva gli appelli principali della società e del socio P.L. e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.
5. La S.O.L.E. s.n.c. ed il socio L.P. hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
6. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
7. Il ricorrente L.P. ha depositato, a ridosso dell’udienza camerale, domanda di definizione agevolata della controversia con contestuale istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018.
8. L’Agenzia delle entrate, ha chiesto l’estinzione parziale del giudizio nei confronti del P.L., allegando all’uopo la comunicazione di regolarità della Direzione provinciale di Barletta relativa alla procedura di condono avviata dal P.
Considerato che
1. L’accertamento fiscale e le impugnazioni che ne sono conseguite, hanno riguardato la società S.O.L.E. s.n.c., nonché, in ragione del regime di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r, i suoi soci, A. B., S.P., V.P., L.P. e l’Immobiliare del L. s.n.c. (e per essa ai suoi soci, nella misura del 50%, D.A.M. e P.S.).
1.1. È circostanza pacifica (v. ricorso, pag. 2 e ss., e controricorso dell’Agenzia delle entrate, pag. 10-11), che nella compagine sociale della S.O.L.E. s.n.c., oltre ai soci innanzi indicati, vi fosse anche un altro socio, la società A. s.r.l., a sua volta avente quali soci la Immobiliare L. s.r.l., nella misura del 98%, e S.P., nella misura del 2%.
1.2. Non è contestato, altresì (v. controricorso dell’Agenzia delle entrate), che i soci, S.P., A. B. (in proprio e in qualità di erede di P.V.S.), l’Immobiliare del L. s.n.c. ed i soci della medesima, D.A.M. e P.S., aderivano alla definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 come modificato dalla I. n. 14 del 2012, tanto che la CTR, con autonome ordinanze, aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti di costoro.
1.3. Le parti del giudizio di appello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza della CTR qui impugnata (la società S.O.L.E. s.n.c. e L.P., quali appellanti principali, e l’Agenzia delle entrate quale appellata e appellante incidentale) sono le stesse parti del presente giudizio di cassazione, avendo la società S.O.L.E. s.n.c. e L.P. proposto ricorso, avverso la sentenza della CTR, nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
2. Tale ricostruzione del rapporto sostanziale dedotto in lite e del rapporto processuale determinatosi nei vari gradi di giudizio appare utile per verificare l’ammissibilità dell’istanza di definizione agevolata del giudizio avanzata da P.L. ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018 e la conseguente richiesta di estinzione parziale della lite dell’Agenzia dell’entrate.
2.1. E’ principio consolidato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di persone, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati, sicché tale ultimo accertamento costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci di utili eventualmente da essi percepiti.
All’uopo è stato chiarito che qualora – come nel caso in esame – il socio della società di persone abbia chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci, mantengono la propria autonomia, sicché la richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società, non ha effetti, per così dire, cumulativi, proprio in quanto la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (sul condono di cui dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, cfr., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14858 del 20/07/2016, Rv. 640666-01; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 28007 del 23/11/2017, Rv. 64696901; id. Sez. 5, Ordinanza n. 2180 del 25/01/2019, Rv. 652272-01).
2.3. Nella specie, essendo decorso il termine perentorio del 31 luglio 2020 entro il quale il fisco, a seguito della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata dal P. ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, avrebbe dovuto procedere al diniego del condono ed avendo l’avvocatura erariale formulato specifica richiesta di estinzione del giudizio per la parte condonata – allegando comunicazione di regolarità della Direzione provinciale di Barletta della procedura di condono – va dichiarata l’estinzione “parziale” del giudizio nei confronti di P.L. (cfr. Sez. 6, ad. plen., Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018), con spese a carico di chi li ha anticipati.
2.4. L’estinzione parziale nei confronti del socio, consente in ogni caso l’esame del ricorso proposto dalla società ricorrente che non ha optato per la definizione agevolata, in quanto, come sopra detto, la società ed il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, riconducibili ai distinti avvisi di accertamento emessi a loro carico (cfr., Sez. 6-5, Ordinanza, n. 15076 del 15/07/2020;Sez. 5 , Sentenza n. 29503 del 24/12/2020 ;Sez. 5, Ordinanza, n. 23168 del 04/10/2017).
3. Con il primo motivo di ricorso la società si duole della nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio della S.O.L.E. s.n.c., l’A. s.r.l., socia al 22,5% della S.O.L.E. s.n.c., rimasta completamente esclusa dal giudizio.
3.1. Con il secondo ed il terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione di legge (art. 12, commi 5 e 7, I. n. 212 del 2000) nella parte in cui la CTR non ha tenuto conto che la verifica fiscale si era protratta oltre i termini di legge e non ha esaminato le osservazioni critiche mosse dalla società contribuente a seguito della notifica del p.v.c.
4. Il primo mezzo è fondato; poiché esso pone una questione pregiudiziale, il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti.
5. In base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018, Rv. 649377-01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14227 del 08/07/2020, Rv. 658526-01, che, nel ribadire, il principio dell’unitarietà dell’accertamento e della sussistenza del litisconsorzio processuale, ha escluso la configurabilità del litisconsorzio nella fase endoprocedimentale, affermando che la proposizione tempestiva dell’istanza di adesione da parte del singolo socio, al quale sia stato notificato l’accertamento riguardante la società, non è idonea a rimettere in termini quest’ultima rispetto all’istanza di adesione dalla stessa non tempestivamente formulata, determinando la definitività dell’accertamento).
5.1. In applicazione di tali principi, poiché nella specie non sono state prospettate questioni diverse da quelle riguardanti la legittimità della rettifica dei redditi della società e dei soci, tutti i soci della società attinta dall’avviso di accertamento devono essere parti del procedimento e, quindi, della controversia che ne è conseguita con la conseguenza che, non essendovi stata la partecipazione dell’A. s.r.l., litisconsorte necessario, l’intero giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, con il dovere del giudice di integrare il contraddittorio a norma dell’art, 14, d.lgs. cit.
6. Va ribadito che l’amministrazione finanziaria non contesta affatto la mancata partecipazione del litisconsorte A. s.r.l. al giudizio di merito, assumendo nel contempo la “singolarità” del caso perché la società, pur essendo a conoscenza, per il tramite dei suoi soci (S. P. e Immobiliare L. s.r.l.), dell’accertamento emesso nei suoi confronti, non lo avrebbe impugnato, rendendolo così definitivo dei suoi confronti.
6.1. Premesso che tale assunto rimane indimostrato, non essendovi traccia nel controricorso dell’avviso notificato nei confronti dell’A. s.r.l., né della successiva cartella che, a dire dell’Amministrazione sarebbe stata impugnata dalla società, il contraddittorio rimarrebbe comunque violato considerato che anche un’eventuale impugnazione della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, non farebbe venir meno la necessità di rispettare la “ratio” del litisconsorzio necessario determinando al più, al fine di escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 cod. proc. civ. (sulla riunione in caso di litisconsorzio necessario, cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 26648 del 10/11/2017, Rv. 646219 – 01).
7. In conclusione accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, la sentenza qui impugnata va cassata con rinvio alla CTP della Puglia, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. s.r.l., quale socia della S.O.L.E. s.n.c.
8. La CTP in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione parziale del giudizio nei confronti L.P., per definizione della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018.
Accoglie il primo motivo di ricorso proposto dalla società S.O.L.E s.n.c., con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale della Puglia, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
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