CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21168
Rapporto di lavoro – Operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro – Nozione di lavoro effettivo – Normativa legale e contrattuale
Rilevato
che, con sentenza del 21 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta, con distinti ricorsi successivamente riuniti, da S.D., M.M., S.T., P.S., S.M., R.B., F.C., A.M., G.M., L.B. nei confronti di U.T.S.C., alle cui dipendenze i predetti istanti operavano con mansioni di addetti presso supermercati a marchio COOP in Roma, avente ad oggetto la computabilità nell’orario di lavoro del tempo, quantificato in trenta minuti, dedicato alla operazioni di vestizione e svestizione conseguenti all’uso di divise aziendali e di dispositivi di protezione individuale da indossare prima dell’inizio dell’orario di lavoro e da lasciare in sede al termine oltre che la condanna della Società cooperativa al pagamento delle differenze retributive spettanti per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, con riserva di quantificazione in separato giudizio, determinando in venti minuti il tempo computabile nell’orario di lavoro e parametrando a tale arco temporale la condanna della Società al pagamento delle relative differenze retributive;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la condizione che, secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, impongono di considerare le operazioni di vestizione e svestizione come rientranti nel tempo di lavoro effettivo e comportano per il tempo necessario alla loro esecuzione l’insorgere dell’obbligo retributivo, condizione data dall’essere le modalità esecutive di quelle operazioni imposte dal datore di lavoro, nella specie implicitamente desumibile, in difetto di specifica previsione da parte del CCNL o del Regolamento aziendale, dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la U. T., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; che i controricorrenti hanno poi depositato memoria;
Considerato che
con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 66/2003, 98 del CCNL di settore e 2104 c.c. e 19 c.p.c., lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in relazione alla riconducibilità delle attività propedeutiche, quali devono definirsi le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, nella nozione di lavoro effettivo quale desumibile dalla normativa legale e contrattuale in materia di orario di lavoro, a suo dire, tale da richiedere che il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio dell’attività o delle funzioni; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato a suo dire di carattere fattuale che identifica nella “esistenza o meno di un reale e concreto esercizio del potere di eterodirezione da parte della Società nelle attività di vestizione e svestizione delle divise aziendali da parte dei lavoratori”;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. è prospettata con riferimento al ritenuto difetto di qualsiasi supporto probatorio al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assoggettamento all’eterodirezione del datore delle operazioni in questione; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.e 2697 c.c., la Società ricorrente lamenta l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel quantificare il tempo necessario all’esecuzione delle operazioni in questione prescindendo da un accertamento istruttorio pur richiesto dalla stessa Società ricorrente ma sulla base di un preteso dato di comune esperienza non apprezzabile come tale, tenuto conto delle caratteristiche concrete del fatto oggetto di osservazione;
che la valutazione degli esposti motivi di impugnazione deve muovere dal dato della piena concordanza in punto di diritto della tesi accolta nella sentenza impugnata con quella prospettata nel ricorso de quo, stando a quanto si legge a pag. 10 del medesimo per cui “non può che concludersi che il tempo di vestizione possa considerarsi tempo di lavoro, tale da dover essere retribuito, solo nell’ipotesi in cui il lavoratore durante tale tempo sia eterodiretto dal datore di lavoro che imponga modalità per lo svolgimento di quelle che, diversamente, sono solo attività propedeutiche alla prestazione lavorativa”;
che di conseguenza i primi tre motivi, che in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi il primo di essi nella mera contrapposizione della lettura propugnata dalla Società ricorrente in ragione della coerenza con l’esito favorevole della controversia della normativa in particolare contrattuale e regolamentare rispetto a quella della medesima normativa accolta dalla Corte territoriale e supportata per di più da considerazioni, del tutto plausibili sul piano logico e giuridico e non fatte oggetto di specifica censura, intese a dare rilievo alla natura degli indumenti da indossare ed alla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione e gli altri due motivi, di cui il primo del tutto sovrabbondante, non potendosi considerare come dato fattuale di cui si è omesso l’esame ciò che è invece il risultato di un apprezzamento in termini di eterodirezione di elementi di fatto puntualmente esaminati, nella mera confutazione della valutazione, insindacabile in questa sede, dell’efficienza probatoria delle risultanze istruttorie;
che parimenti inammissibile si rivela il quarto motivo risultando del tutto corretto l’affidamento dalla Corte territoriale operato, ai fini della quantificazione del tempo necessario per le operazioni in questione, ad un dato di comune esperienza, che si traduce in un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, non comprendendosi neppure su quali basi tale sindacato potrebbe fondarsi, giacché si trattava di calcolare sulla base di un mero criterio di ragionevolezza il tempo, contenuto in dieci minuti, in riduzione rispetto alla prospettazione degli originari istanti, che richiede l’avviare ed il concludere la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, ciò comportando, l’accedere allo spogliatoio, il raggiungere l’armadietto, l’aprirlo, il reperire e dispiegare gli indumenti utili, il trovare un comodo appoggio per indossarli, l’indossarli, il riporre, specie nella stagione invernale, qualche indumento personale in eccesso nell’armadietto, il chiudere l’armadietto e il lasciare lo spogliatoio;
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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