CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2018, n. 12759

Tributi – Avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza – Impugnazione – Necessità – Deduzione dell’intervenuta decadenza dal termine di notificazione – Mancata impugnazione – Definitività dell’atto – Successiva cartella di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

Rilevato che

1. R. F. ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate e la Gerit S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 169/35/2010 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, del 28/9/2010, depositata il 14/10/2010 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento n. 054246444887 notificata il 17/11/2004 e relativa ad IRPEF ed ILOR dell’anno 1996 per complessivi euro 21.728,31;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio aveva ritenuto che l’avviso di accertamento, cui si riferiva la cartella, fosse stato tempestivamente notificato nel termine di cinque anni previsto dall’art. 43 D.P.R. n.600/73;

3. a seguito del ricorso di R. F., l’Agenzia delle Entrate si costituiva e resisteva con controricorso notificato il 30 maggio – 8 giugno 2011, mentre la Gerit S.p.A. rimaneva intimata;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 aprile 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

5. con distinto atto, R. F. ricorre anche contro la sentenza n.168/35/2010 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, del 28/9/2010, depositata il 14/10/2010 e non notificata, con cui la C.T.R. del Lazio, in controversia relativa all’impugnativa della medesima cartella esattoriale, riformando la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva dichiarato non luogo a provvedere, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali, per l’inutile duplicazione di giudizi;

6. anche tale ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 aprile 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.civ., ¡I primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

Considerato che

1.1. preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso n. 10616/11 R.G. si ricorso n. 10614/2011, che è stato precedentemente iscritto ed ha ad oggetto l’impugnativa avverso la stessa cartella esattoriale;

con l’unico motivo del ricorso n. 10614/11, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.43 D.P.R. n.600/73 (inquadrabile nella censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che erroneamente la C.T.R. del Lazio aveva ritenuto che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento fosse stato tempestivamente notificato al contribuente nei termini di cui al suddetto articolo;

in particolare, il ricorrente espone di aver ricevuto in data 17/11/2004 la notifica della cartella di pagamento per maggiori IRPEF ed ILOR relativamente all’anno 1996 riferibile all’avviso di accertamento, a sua volta notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale con esito negativo in data 19/12/2002;

avendo il contribuente presentato la dichiarazione per l’anno in contestazione nel successivo anno 1997, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione, cioè il 31 dicembre 2001;

deduce, quindi, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. del Lazio ha ritenuto tempestiva la notifica del suddetto avviso di accertamento, in violazione dei termini previsti dall’art.43 D.P.R. n.600/73, così come modificato dall’art.15 comma b del D.L. n.241/97, 1996;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. invero, il ricorrente non si duole dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto della cartella di pagamento, ma solo della sua tardività rispetto al termine previsto dall’art.43 D.P.R. n.600/73, a seguito della modifica introdotta dall’art.15 comma b del D.L. n.241/97, 1996;

l’impugnazione della cartella di pagamento per la tardività della notifica dell’avviso di accertamento presupposto non è ammissibile, poiché l’atto può essere impugnato solo per vizi suoi propri se non ricorre l’ipotesi di cui al n.3, ultimo periodo, dell’art. 19 d.lgs. n.546/92;

sul punto, si è già pronunciata questa Corte, enunciando il principio secondo cui “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, è valida la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Infatti, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice” (Cass. sent. n. 18019/07);

come ribadito anche in recenti pronunce di questa Corte, infatti “il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass. sent. n. 18448/15; n.22810/15);

l’intervenuta decadenza dal termine di notificazione dell’avviso di accertamento costituisce vizio proprio di quell’atto impositivo e doveva necessariamente essere dedotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento mentre costituisce vizio non proprio della cartella di pagamento;

2.1. con il ricorso n.10616/2011, il ricorrente, oltre a riportare la censura già sopra esaminata, deduce anche la violazione dell’art. 39 c.p.c., dell’art.324 c.p.c. e dell’art.2909 c.c., poiché i giudici di appello avrebbero errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, mentre avrebbero dovuto dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo;

2.2. tale motivo risulta inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, a seguito della riunione dei procedimenti e della definizione della impugnativa della cartella esattoriale, con il rigetto del ricorso del contribuente;

3.1. atteso il rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

nulla deve disporsi per le spese nei confronti della Gerit S.p.A., che non si è costituita;

P.Q.M.

Riunisce il ricorso r.g. n. 10616/2011 al ricorso n.10614/2011; dichiara inammissibili entrambi i ricorsi riuniti; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.