CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14038 – Nell’ipotesi in cui il contribuente provi di non produrre in quelle aree rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto ad esempio interamente riciclati nello stesso impianto e venduti a terzi, o di produrre esclusivamente rifiuti speciali, non assimilabili o comunque non assimilati, smaltiti autonomamente, sopportando il costo del servizio di smaltimento a mezzo ditte esterne, va escluso che per le relative superfici, già soggette alla quota fissa, sia tenuto anche al versamento della quota variabile