CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14057 – Dal «rifiuto o dal mancato accordo» decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l’ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall’art. 410, comma 2, cod.proc.civ., e senza che «il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro» ovvero, come qui ulteriormente si precisa, alla controparte