CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14057

Licenziamento – Omesso deposito del ricorso entro il termine di 60 giorni dal rifiuto dell’azienda della richiesta di tentativo di conciliazione – Decadenza dall’impugnazione giudiziale

Rilevato che

la Corte di Appello di Ancona, con sentenza nr. 352 del 2017, ha confermato la pronuncia di primo grado che, all’esito del procedimento ex legge nr. 92 del 2012, aveva accertato la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla legge nr. 183 del 2010, di W.I. dall’impugnativa del licenziamento a lui intimato in data 6.8.2015 dalla A. Spa, per non aver depositato il ricorso giudiziale entro il termine di 60 giorni dal rifiuto dell’azienda della richiesta di tentativo di conciliazione;

in particolare, la Corte territoriale, rilevato che la DTL aveva comunicato al lavoratore la mancata adesione del datore di lavoro alla procedura conciliativa in data 29.10.2015, ha dichiarato maturata la decadenza dall’impugnazione giudiziale, con riguardo al ricorso depositato in cancelleria il 6.2.2016;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, affidato ad un unico motivo;

ha resistito la società con controricorso;

ha depositato memoria il PG, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Considerato che

con un unico motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, della legge nr. 604 del 1966 e 410 cod.proc.civ.;

secondo la parte ricorrente, il mancato deposito, da parte del datore di lavoro, della memoria contenente le proprie difese nel termine di giorni 20, ai sensi dell’art. 410, comma 7, cod.proc.civ., non integrerebbe un «rifiuto» idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui all’art. 6, comma 2, della legge nr. 604 del 1966; la mancata previsione di un obbligo di comunicazione al lavoratore della chiusura del procedimento determinerebbe una situazione di incertezza per il lavoratore, tanto più in presenza di una decadenza «speciale» (di 60 giorni) rispetto a quella generale di 180 giorni, prevista dal medesimo comma 2 dell’art. 6;

il motivo è da respingere;

l’art. 6 della legge nr. 604 del 1966, nel testo ratione temporis vigente, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, stabilisce che: “1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta […] 2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato […]. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»;

il lavoratore può, dunque, scegliere, alternativamente, per impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale (id est: quella del comma 1 dell’art. 6 cit.) sia la strada del ricorso giudiziale sia quella della comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, sempre nel termine di 180 giorni (cfr. Cass. nr. 17253 del 2016, secondo cui la comunicazione della richiesta alla controparte può realizzare il suo effetto anche se inviata a mezzo fax);

in caso di richiesta del tentativo di conciliazione alle commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, opera l’art. 410, comma 5 e ss., cod.proc.civ. in base al quale copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte. Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria; in caso, invece, di accettazione della procedura, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, da tenersi entro i successivi trenta giorni;

può accadere, tuttavia, che la procedura richiesta sia accettata dalla controparte ed effettivamente espletata ma si concluda con un esito negativo; è l’ipotesi affrontata da Cass. nr. 14108 del 2018 secondo cui, in tal caso, non opera il  termine di sessanta giorni previsto testualmente dall’ultima parte della legge nr. 604 del 1966, art. 6, comma 2, solo «qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento»; per la richiamata sentenza, in tale ipotesi, resta invece «efficace l’originario termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento», precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell’art. 410 cod.proc.civ., comma 2, è sospeso «per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi»;

nella diversa ipotesi, che è quella all’attenzione di questo Collegio, ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall’ultima parte della legge nr. 604 del 1966, art. 6, comma 2: l’esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall’immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa; in tale caso (cui, per espressa previsione legale, va equiparato quello del mancato accordo all’espletamento della procedura conciliativa), secondo Cass. nr. 27948 del 2018, dal «rifiuto o dal mancato accordo» decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l’ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall’art. 410, comma 2, cod.proc.civ., e senza che «il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro» ovvero, come qui ulteriormente si precisa, alla controparte (id est: al lavoratore); d’altro canto, ha osservato Cass. nr. 27948 cit, il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza, «in tal modo» (recte attraverso il procedimento delineato dall’art. 410 cod.proc.civ.) del momento in cui decorre il «terzo» termine decadenziale di 60 giorni, mentre «una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza di una previsione legislativa, porrebbe l’ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il dies a quo» (cfr. Cass. nr. 27948 del 2018, in motivazione, § 2.); a questi principi si è attenuta la sentenza impugnata che correttamente ha accertato la maturata decadenza, ex art. 6, comma 2, ult. parte, della legge nr. 604 del 1966, per essere stato il ricorso giudiziale depositato in cancelleria oltre il termine di sessanta giorni dal «rifiuto» del datore di lavoro di intraprendere la procedura conciliativa, manifestato nei sensi delineati dalla normativa esaminata; conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, della legge nr. 228 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.