CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16635 – La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione – diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. – non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio”