CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7333
Nullità del termine – Conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Divieto ex art. 19, D.L. n. 78/2009 – Società a partecipazione pubblica totale o di controllo. che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara – Inserimento ex art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008, nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione – Natura ricognitiva e non costitutiva
Rilevato
1. che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da D.T. nei confronti della società B.A. spa in liquidazione volto all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto sottoscritto il 1.10.2009 e della c con decorrenza dal 1.10.2009;
2. che, per quanto oggi rileva, la Corte territoriale a fondamento della decisione ha ritenuto che il contratto dedotto in giudizio non avrebbe potuto essere convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ostandovi il divieto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009;
3. che la Corte territoriale ha ritenuto che l’inciso contenuto nell’art. 19 del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102 del 2009 “come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ( ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2004 n. 311” è riferito alle sole società che “svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione” e non anche alle “società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara” e che in questa categoria rientrava pacificamente la B.A. spa in quanto società a partecipazione pubblica, sottoposta a vigilanza della Regione Siciliana, e avente fini istituzionali pubblici;
4. che avverso questa sentenza D.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la società B.A. spa in liquidazione è rimasta intimata;
Considerato
5. che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, in relazione all’art. 19 del D. L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009, per avere la Corte territoriale rigettato il ricorso pur non risultando la B. A. spa inserita nell’elenco ISTAT di cui all’art. 19 del D.L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009;
6. che il ricorrente assume che: la B.A. spa ha assunto la veste di una società per azioni, e, dunque, di una società di diritto privato, assoggettata alla disciplina privatistica nello svolgimento delle attività produttive previste dallo statuto; il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è disciplinato dalle regole di diritto comune; la partecipazione pubblica rileva unicamente sugli aspetti interni, ossia in ordine alla sua costituzione, alle modalità di amministrazione e di nomina degli organi, al finanziamento della sua attività, al potere di controllo sulla sua amministrazione, oltreché al reclutamento del personale prevista dall’art. 18 della L. n. 133 del 2008; la regolamentazione dell’attività di controllo su B.A. spa in conformità con la previsione dell’art. 113 c. 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 conferma la natura privatistica della società; l’art. 61 della L. R. n. 6 del 14.5.2009 ha limitato il divieto di assunzioni al solo personale amministrativo appartenente a qualsiasi categoria, comprese quelle protette; l’art. 45 della L. R. 8.2.2007 n. 2 che ha istituito nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non ha introdotto alcun divieto assoluto di assunzione per le società di ambito ma si è solo limitata a prevedere che le assunzioni avvengano attraverso procedure di evidenza pubblica;
7. che il ricorso è inammissibile;
8. che il ricorrente, pur invocando, quale criterio discretivo ai fini dell’applicazione della contestata disciplina, una verifica da compiersi con riguardo alle previsioni statutarie che regolano l’attività della società e ne determinano gli scopi, non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, lo statuto della società (atto che non risulta allegato al ricorso e nemmeno ne viene indicata la specifica sede di produzione processuale), dal quale poter evincere l’esclusione della connotazione pubblicistica attribuita all’ente nella sentenza impugnata e dunque la sussumibilità o meno della fattispecie dedotta in giudizio nell’ambito della norma di legge che il ricorrente assume violata;
9. che la produzione in data 12.12.2013 ad opera del ricorrente dello statuto sociale e dell’atto costitutivo della società B.A. spa non è ammissibile perché l’art. 372 c.p.c. consente la produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi solo se idonei a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. SSUU 7375/2004; Cass. 13392/2017, 25267/2007, 4872/2010);
10. che, quanto all’inserimento previsto dall’art. 18, comma 2 bis D.L. 112/2008, delle società a partecipazione pubblica totale locale che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica “nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, deve ritenersi che l’inserimento stesso ha, secondo la giurisprudenza amministrativa, natura ricognitiva e non costitutiva e può essere disapplicato dal giudice ordinario, nel suo sindacato incidentale di illegittimità dell’atto amministrativo di iscrizione (Cons. Stato 2643/2015; Corte conti, sez. riun. 48/2015, Corte conti, sez. reg. Lazio 143/2013, Corte conti, sez. reg. Lombardia 479/2011), con conseguente irrilevanza del dedotto mancato inserimento della società nel suddetto elenco, ancor più in difetto di indicazioni emergenti dalle disposizioni statutarie riguardo alla reale natura dell’ente (Cass. 617/2017);
11. che le considerazioni svolte assorbono le ulteriori questioni poste con riguardo all’art. 113 c. 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 all’art. 61 della L. R. n. 6 del 14.5.2009 e all’art. 45 della L. R. 8.2.2007 n. 2;
12. che nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della società;
13. che, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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