CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7388

Ritiro del plico postale contenente la comunicazione di licenziamento – Prosecuzione del rapporto di lavoro – Successivo licenziamento orale – Denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito – Ricorso inammissibile

Rilevato

che, con sentenza non definitiva del 4 novembre 2016, la Corte di Appello di Venezia riformava la decisione del Tribunale di Padova di rigetto dell’opposizione proposta – ai sensi dell’art.1, comma 51, della legge 28 giugno 2012 n. 92 – da A.C. avverso l’ordinanza che aveva respinto il ricorso ex art. 1, comma 48 , L. n. 92/2012 cit. con il quale il predetto aveva impugnato il licenziamento orale intimatogli dalla S.V. di M.A. in data 5 dicembre 2014 e dichiarava inefficace detto licenziamento condannando la S.V. a reintegrare il C. nel posto di lavoro; con sentenza definitiva del 9 febbraio 2017 condannava la  menzionata ditta al risarcimento del danno in favore del lavoratore in misura pari alla retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dalla data dell’estromissione all’esercizio dell’opzione ex art. 18, comma 3, della legge n. 300 del 1970, per complessivi curo 41.181,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e relativa regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale;

che ad avviso della Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede: dalle risultanze istruttorie doveva ritenersi provato che successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 20 novembre 2014 con effetto dal successivo 21 novembre il C. aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa nell’azienda non solo fino al giorno 29 novembre, data di ritiro del plico postale contenente la comunicazione del predetto licenziamento, ma anche nei giorni successivi e fino al 5 dicembre allorquando era stato licenziato oralmente dal titolare della ditta;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la S.V. di M.A. affidato a tre motivi cui resiste il C. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

Considerato

che: con il primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omesso e/o insufficiente esame circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) assumendosi che la Corte di appello, a fronte del dato oggettivo e pacifico della avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non aveva correttamente applicato la norma sul riparto dell’onere della prova ritenendo, sulla scorta di mere presunzioni e non già su elementi fattuali, provata la prosecuzione del rapporto di lavoro pur omettendo qualsiasi indagine sulla ricorrenza o persistenza degli indici propri della subordinazione; con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame dedotto la sussistenza della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato dalla ritenuta sporadica presenza del C. in azienda nei giorni successivi al 29 novembre ed in mancanza di qualsiasi prova circa lo svolgimento da parte del predetto delle mansioni cui era in precedenza adibito, dalla sua presenza nei locali della ditta il giorno del presunto licenziamento orale, dalla esistenza di un “accordo” intervenuto tra le parti per la prosecuzione del rapporto laddove, invece, era dimostrata la mancanza di interesse da parte datoriale a detta prosecuzione stante la sopravvenuta situazione di crisi aziendale; con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte di merito aveva ritenuto provata l’estromissione del C. dal rapporto di lavoro dalla deposizione del teste S. le cui dichiarazioni, peraltro, non erano neppure nel senso ritenuto in sentenza;

che i tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto nonostante il formale richiamo a violazione di norme di legge in essi contenuto, articolano censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, inoltre, il primo motivo è inammissibile sotto un ulteriore profilo in quanto non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, secondo comma, n. 5, c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile alla presenta controversia ( quindi, come modificato dall’art. 54, comma 1° lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 134) come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte ( SU n. 8053 del 7 aprile 2014) risolvendosi nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti;

che, peraltro, dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge come la Corte territoriale abbia valutato tutte le risultanze istruttorie tanto documentali che orali illustrando, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, l’iter logico seguito per giungere alla decisione adottata;

che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate in favore del controricorrente nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali , oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.