CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7390
Accertamento – Immobili – Categoria catastale – Autonomia funzionale e reddituale
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l’appello della BUT s.c.r.l. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione della società contro un avviso di accertamento catastale, per l’anno 2011;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca la violazione degli artt. 2, 5 e 10 RDL n. 652/1939 convertito in I. n. 1249/1939, 6, 8 e 40 DPR n. 1142/1949 e 2 comma 40° D.Lgs. n. 262/2006, giacché la CTR avrebbe erroneamente considerato la strumentalità del bene rispetto ai servizi portuali marittimi, che invece sarebbe stato un elemento del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione della categoria catastale; che, attraverso il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 RDL n. 652/1939, 8 DPR n. 1142/1949 e 7 comma 1° lett. b) D.Lgs n. 504/1992, con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che, per la categoria E, il legislatore avrebbe previsto un’elencazione analitica e dettagliata degli immobili, la cui tassatività non avrebbe consentito un’estensione analogica;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/l, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (Sez. 5, n. 20026 del 07/10/2015; Sez. 6-5 n. 10031 del 20/04/2017);
che, nella specie, la CTR ha ritenuto gli immobili esenti dall’imposta, in virtù del loro scopo funzionale, senza minimamente verificarne l’eventuale suscettibilità di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito;
che la memoria tempestivamente depositata dalla controricorrente non modifica il quadro testé delineato, dal momento che l’art. 1 commi 578 e 579 l. n. 27 dicembre 2017 n. 205 è privo di rilievo allo stato, essendo dotato di efficacia a partire dal 1 gennaio 2020 e non contenendo alcuna disciplina per il periodo transitorio; che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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