CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8155 – La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali e, inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione