CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30346
Dichiarazioni fiscali – Accertamento – Omesso versamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Ritenuto in fatto
1. A seguito di liquidazione ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, relativa all’anno 2003, l’Agenzia delle entrate notificava a F.G. la cartella di pagamento, per imposte dichiarate e non versate, per € 65.232,00, oltre sanzioni ed interessi per €. 25.153,33.
2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso del contribuente, in quanto l’avere subito un sequestro preventivo penale non eliminava l’obbligo di pagamento di sanzioni ed interessi, non potendo la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari esonerare dalla responsabilità per mancato pagamento delle imposte. Ben poteva il contribuente reperire altre fonti finanziarie.
3. Su appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alle sanzioni, in quanto il sequestro preventivo era stato impugnato invano dinanzi al Tribunale del Riesame di Napoli e non consentiva di attingere somme dal conto corrente, se non previa commissione di reato. Tuttavia, nel dispositivo la Commissione dichiarava dovuti gli interessi sulle imposte pagate in ritardo.
4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente.
5. Notificava controricorso l’Agenzia delle Entrate.
6. Notificava controricorso Equitalia Sud spa, incorporante Equitalia Polis s.p.a.
Considerato in diritto
1. Con un unico motivo di impugnazione il contribuente deduce violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c., per contraddittorietà, omessa e insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di motivare sul rigetto della impugnazione per il pagamento degli interessi dovuti sulle somme a titolo di imposta.
1.1.Tale motivo è fondato.
Per la Suprema Corte è integrata l’ipotesi di assoluta carenza di motivazione, quando appunto la sentenza, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp att. cod. proc. civ., manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perché una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.Civ., 2 luglio 2004, n. 12114).
Invero, la Commissione tributaria regionale si è limitata, solo nel dispositivo, ad affermare “dichiara…dovuti gli interessi sulle somme pagate in ritardo”, senza indicare in motivazione la ragione per cui, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari, non erano dovute le sanzioni, ma restavano a carico del contribuente gli interessi. Infatti, in sede di appello il contribuente aveva chiesto l’eliminazione sia delle sanzioni che degli interessi (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione ove si riporta il ricorso in appello del contribuente “in subordine, il ricorrente chiedeva l’annullamento della cartella quanto meno nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi, in considerazione del fatto che gli stessi erano maturati per la impossibilità di corrispondere il tributo”).
2. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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