CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30391
Imposte dirette – IRES – Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Premesso che
1. la spa P. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 205, in data 22 novembre 2012, con la quale la commissione -in controversia afferente la legittimità della cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis, d.P.R. 600/73, della dichiarazione Ires relativa al periodo 2007/2008 e di disconoscimento di perdite di anni pregressi le quali, secondo l’Agenzia delle Entrate, erano indeducibili in quanto evidenziate nella dichiarazione relativa al periodo 2006/2007, presentata oltre i termini di legge (art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998) e quindi tamquam non esset – confermava la decisione di primo grado, sfavorevole alla contribuente, con la motivazione per cui “per la perdita riportata in dichiarazione e dedotta dal reddito, qualora si dovesse ritenere deducibile anche con il Modello Unico presentato in ritardo, non risulta indicato l’anno in cui essa si è formata. Ne consegue che, poiché la normativa stabilisce che la perdita può essere dedotta negli anni successivi, ma non oltre il quinto, non potendo stabilire quando essa si è formata, non può essere considerata deducibile dal reddito dell’anno 2006/2007”;
2. con il primo motivo di ricorso, la P. spa lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che la commissione “omette di motivare circa la reale questione afferente la possibilità di dedurre perdite pregresse nonostante la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale antecedente a quella in cui le perdite stesse sono state utilizzate ritenendo erroneamente e sulla base di un mancato esame delle risultanze probatorie, che non fosse dimostrata l’epoca in cui le perdite si erano generate”;
3. con il secondo motivo di ricorso, la P. spa lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciare sulla eccezione, sollevata da essa ricorrente, secondo cui l’Agenzia, al fine di disconoscere le perdite evidenziate con dichiarazione non tempestivamente presentata, avrebbe dovuto necessariamente procedere ad una rettifica della dichiarazione tramite avviso di accertamento e non poteva procedere tramite liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis, d.P.R. 600/73;
4. il secondo e logicamente pregiudiziale motivo di ricorso, sebbene fondato – e, aggiungasi, suscettivo di condurre all’annullamento della cartella atteso che “la possibilità per l’erario di iscrivere a ruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è consentita soltanto allorché la maggior imposta dovuta risulti “ictu oculi” dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell’esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate, e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse (Cass. sentenza n. 5460 del 29/02/2008) o un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata (Cass. sentenza n. 21349 del 30/11/2012), occorrendo in tali ipotesi un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere, cosicché, in particolare, non è legittimo l’impiego dell’art. 36 bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, per il recupero delle imposte portate a credito nella dichiarazione malgrado l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno antecedente quello in verifica (Cass. ordinanza n. 5318 del 2012) – resta assorbito, così come il primo, dal fatto che la contribuente, difesasi nel merito della pretesa erariale, non ha, secondo il rilievo svolto dalla commissione e insindacabile ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., “indicato l’anno in cui la perdita si è formata” o, in altri termini, non ha allegato la sussistenza del presupposto temporale (stabilito dall’art. 84 del testo unico imposte dirette, nella formulazione da applicarsi ratione temporis) legittimante l’avvalimento delle perdite al fine di ridurre l’imponibile Ires liquidato nella cartella;
4. il ricorso va pertanto rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza;
6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7800,00, oltre spese prenotate a debito;
– Dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.