CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30440
Prestazioni assistenziali – Pensione di inabilità – Domanda – Raggiungimento della soglia di rilevanza legale della patologia
Rilevato che
1. con sentenza in data 15 febbraio 2013, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto dell’attuale intimata alla pensione di inabilità, con decorrenza dal 9 luglio 2012, e, in considerazione del raggiungimento della soglia di rilevanza legale della patologia nella predetta epoca, ha compensato per due terzi le spese di lite;
2. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a tre motivi, al quale non ha opposto difese l’intimata;
Considerato che
3. con i motivi di ricorso l’INPS deduce nullità della sentenza (in relazione all’art. 132, secondo comma, nn. 3, 4 cod.proc.civ.), per avere la Corte di merito omesso le conclusioni delle parti e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (primo motivo); violazione degli artt. 100 e 112 cod.proc.civ., per l’omessa pronuncia sulla carenza di interesse al gravame dell’appellante per il periodo decorrente dall’avvenuto riconoscimento, in sede amministrativa, del diritto alla pensione (1° agosto 2010), atteso il tenore del gravame dell’assistita, incentrato sul riconoscimento della prestazione con decorrenza successiva a quella della domanda amministrativa (del 28 ottobre 2009), e delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in sede di gravame, che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie dal 9 luglio 2012 (secondo motivo); infine, violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito condannato l’Istituto, sia pure parzialmente, alle spese benché non sussistessero gli estremi, quanto al secondo grado di giudizio, per una condanna;
4. ritiene il Collegio si debba accogliere, in parte qua, il ricorso;
5. la sentenza impugnata, che resiste al primo motivo di censura, pur nell’estrema sintesi argomentativa del thema decidendum, va annullata, in accoglimento del secondo mezzo d’impugnazione, per avere pretermesso, come in questa sede adeguatamente dimostrato dall’INPS, la carenza di interesse al beneficio preteso per il periodo (1° agosto 2010) decorrente dall’avvenuto riconoscimento, in sede amministrativa, del diritto alla pensione, con comunicazione (del 27 maggio 2011) seguita alla pubblicazione della sentenza di primo grado (del 17 maggio 2011) ;
6. l’interesse dell’appellante, non già al mero accertamento del diritto sul presupposto di una pretesa autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziario, come argomentato nell’atto di gravame, sibbene alla pensione di inabilità, permaneva pertanto solo per il periodo tra la domanda amministrativa e il riconoscimento del beneficio in sede amministrativa (vale a dire tra il 29 ottobre 2009 e il 31 luglio 2010), periodo in riferimento al quale sono risultate insussistenti le condizioni sanitarie alla stregua delle conclusioni rassegnate dall’ausiliario officiato in giudizio e recepite, per relationem, dalla Corte territoriale;
7. l’interesse ad agire richiede, invero, non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice;
8. va poi rilevato che questa Corte di legittimità ha già ammesso la possibilità di decidere la causa, nel merito, anche in presenza di errores in procedendo quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, purché ciò non comporti soppressione di un giudizio di merito (cfr., fra le altre, Cass. 3 aprile 2014, n. 7826 e la giurisprudenza ivi richiamata) e a tale principio il Collegio intende dare continuità;
9. in conclusione, assorbito l’ultimo motivo, per essere la pronuncia sulle spese travolta dalla cassazione della sentenza impugnata, la sentenza va cassata e la Corte, decidendo nel merito, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigetta la domanda di pensione per il periodo antecedente al primo agosto 2010 e la dichiara inammissibile, per il periodo successivo, per carenza di interesse ad agire;
10. le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, in considerazione del parziale riconoscimento della domanda, si pongono per un mezzo a carico dell’INPS, compensando tra le parti il residuo, con attribuzione all’avvocato A.S. dichiaratosi antistatario;
11. quanto al grado di appello, il thema decidendum devoluto alla Corte di merito e l’esito del gravame consigliano la condanna di C.N. al pagamento di un mezzo delle spese di lite, complessivamente liquidate come in dispositivo, compensando tra le parti il residuo;
12. infine, il comportamento processuale dell’intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.N. per il periodo antecedente al primo agosto 2010 e la dichiara inammissibile, per carenza di interesse, per il periodo successivo; condanna l’INPS al pagamento di un mezzo delle spese del giudizio di primo grado, compensando tra le parti il residuo, liquidate complessivamente in euro 1.200,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell’avvocato A.S. dichiaratosi antistatario; condanna C.N. al pagamento di un mezzo delle spese del giudizio di gravame, complessivamente liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, compensando tra le parti il residuo; compensa le spese del giudizio di legittimità.
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