CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2020, n. 26604
Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria – Commissione di un omicidio, ostativa – Questione di natura prettamente penale – Mera prospettazione di una commissione di reati
Rilevato che
1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 1585 del 2019, ha confermato il rigetto, pronunciato dal Tribunale della stessa sede, del ricorso proposto da I.S., cittadino della G.B., avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria.
2. Come si legge nella gravata pronuncia, il richiedente aveva dichiarato di essere nato a Cufea in G.B., di essere musulmano, orfano di padre e di fare il pastore ed il sarto; che nel suo lavoro di pastore un giorno aveva riscontrato che mancavano 10 mucche che successivamente aveva visto all’interno di un altro gruppo di bestiame; che, nel tentativo di riprendere le mucche, essendo stato scoperto e ferito dai guardiani, sparò ed uccise due di loro; che, dopo essere scappato in un villaggio vicino, anche il fratello cercò di recuperare il bestiame, ma sparì, così come fu ucciso suo padre dai familiari delle vittime; che, su invito della madre, decise di scappare andando prima in Senegai, poi nel Mali, Niger ed infine in Libia dove rimase un anno lavorando come sarto; che a causa della guerra partì per l’Italia ove arrivò nel giugno del 2015.
3. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato: a) la credibilità della versione resa dei fatti che era avvalorata dalla autodichiarazione di un Ispettore di Polizia; b) la commissione di un omicidio era ostativa, ex art. 10 co. 2 lett. b) e 16 co. 1 lett. b) D.lgs. n. 251 del 2007, alla concessione della protezione internazionale, sia principale che sussidiaria; c) in G.B., come risultava dalle fonti informative consultate era stata ristabilita, fin dal 2012, nonostante mancanze, limiti e tensioni, la democrazia; d) erano altresì assenti i presupposti per concedere la protezione umanitaria, atteso che il richiedente aveva lasciato in Guinea madre e fratelli e, quindi, non era ravvisabile alcun sradicamento e nessuna particolare vulnerabilità, né era stato aggiunto alcunché con riferimento alla posizione processuale del ricorrente.
4. I.S. ha proposto, avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’errata considerazione degli elementi probatori offerti e l’errata considerazione sul loro diniego, in violazione degli artt. 132 co. 4 cpc, 360 n. 3 e n. 5 cpc, per avere i giudici bresciani, erroneamente e contraddittoriamente preso in considerazione e valutato la documentazione probatoria depositata in originale così come le concordanti – con quella – dichiarazioni effettuate da esso richiedente, da cui risultava che egli non aveva mai dichiarato di avere commesso un omicidio, bensì di essersi difeso da alcuni malviventi che, dopo averlo ferito ad una gamba, avevano tentato di ucciderlo, tanto è che in nessuno dei due rapporti di Polizia vi era cenno al fatto che esso I. fosse ricercato per qualsiasi reato nel suo paese.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 cpc, per essersi i giudici del merito completamente disinteressati del contenuto dei due rapporti di Polizia, mai contestati e facenti piena prova, fino a querela di falso, e per non essersi attivati al fine di accertare compiutamente i fatti rispetto a quelli risultanti dai suddetti documenti.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 cpc sulla ulteriore erronea ricostruzione in fatto sui motivi umanitari non valutando che, dalle fonti recenti, la situazione della G.B. era, da poco, tragica e tale da non consentire che un giovane potesse ivi ritornare.
5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
6. Preliminarmente è necessario rilevare un equivoco nella impostazione della gravata sentenza che ha considerato la vicenda sottoposta al suo esame quale questione di natura prettamente penale, quando invece gli esatti termini di essa riguardavano la richiesta di protezione internazionale e, in particolare, la istanza di asilo da parte del richiedente per le violenze subite dalla banda dei ladri di bestiame inutilmente denunciati.
7. Così delineato il perimetro della indagine, osserva il Collegio, in primo luogo, che la Corte di merito non ha applicato correttamente le disposizioni di cui all’art. 10 co. 2 lett. b) e 16 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 251 del 2007, allorquando ha ritenuto che l’avere commesso I.S. un omicidio era ostativo al riconoscimento della protezione principale e sussidiaria.
8. Entrambe le disposizioni, infatti, richiedono per la loro operatività l’accertamento della avvenuta commissione di reati fuori del territorio italiano (Cass n. 27504 del 2018), da qualificarsi gravi alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito (Cass. n. 25073 del 2017), e non la mera prospettazione di una loro commissione.
9. Inoltre, il giudice del merito deve verificare se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza sia opera degli organi costituzionalmente ed istituzionalmente preposti a quel controllo e se abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell’ordinamento all’infrazione commessa o, invece, non costituisca una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa, verso il denunciante (Cass n. 2863 del 2018).
10. La Corte di merito non ha svolto i dovuti accertamenti in ordine alla situazione particolare del richiedente che, nonostante il richiamo ad una autodichiarazione di un Ispettore di Polizia prodotta (ma non riportata nei suoi esatti termini), non risultava essere stato indagato o ricercato per l’episodio narrato ovvero condannato, con richiesta di estradizione nei suoi confronti per il reato commesso.
11. In secondo luogo, deve, poi, essere rilevato che la Corte di appello si è limitata ad affermare che in G.B. la pena di morte era stata abolita nel 2016 e, quindi, il richiedente per il fatto commesso non correva alcun rischio.
12. Tale accertamento, però, è parziale e limitato in quanto il giudice del merito – anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all’art. 8 co. 3 del D.lgs. n. 25 del 2008 – deve tra l’altro tenere conto del tipo di trattamento sanzionatorio in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri nel Paese di provenienza può avere rilevanza per l’eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell’art. 2 lett. g) del D.lgs. n. 251 del 2007 con l’art. 14 lett. a) e b) dello stesso D.lgs. sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all’art. 3 CEDU e all’art. 5 co. 6 del D.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 1033 del 2020; Cass. n. 5358 del 2019).
13. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di merito che, attenendosi ai principi sopra esposti, procederà all’ulteriore esame del merito della controversia, provvedendo, altresì, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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