CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2021, n. 36105

Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 – Efficacia – Estinzione del giudizio

Ritenuto che

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermava la decisione di primo grado che aveva accolto i riuniti ricorso della contribuente G. aventi ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento, per gli anni 2003 e 2004, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nonché dell’Iva, i corrispettivi risultanti dal rendiconto presentato dall’associazione, dedotte le quote associative, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 148, co. 8, TUIR.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso e, successivamente, deposita istanza di sospensione del processo ex art. 6, co. 10, d.l. n. 119 del 2018, avendo provveduto a presentare domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.

La controricorrente, altresì, ha depositato memoria con allegata documentazione.

Considerato che

Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 145 d.p.r. n. 917 1986, 4, commi 4 e 7 d.p.r. n. 633 del 1972, 39, co. 2, d.p.r. n. 600 del 1973, 54, d.p.r. n. 633 del 1972, nonché 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che l’oggetto dell’accertamento mirava alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter qualificare come non commerciale ex artt. 148, commi 3 e 8, d.p.r. n. 917 del 1986, l’attività svolta dall’associazione sportiva, la quale in concreto non era risultata rispondente alle disposizioni statutarie, per effetto delle anomalie riscontrate dai verbalizzanti, con conseguente ripresa a tassazione (con le modalità “forfettarie” previste dall’art. 145 d.p.r. citato), degli importi corrispondenti ai corrispettivi riscossi, relativamente alle annualità 2003 e 2004.

Con il secondo motivo d’impugnazione, denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria su fatto decisivo del giudizio, in quanto il giudice di appello non specifica le ragioni per cui le dichiarazioni rese dagli “associati” non constituiscono idoneo indizio a concorrere alla formazione del convincimento del giudicante pur essendo le stesse supportate da ulteriori elementi puntualmente individuati nel p.v.c. prodotto in giudizio completo di allegati.

La contribuente ha chiesto, con l’istanza versata in atti, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, avendo presentato domanda ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, nonché effettuato pagamento del dovuto (€ 1.819,00 ed € 1.986,85), relativamente all’annualità 2003 e 2004.

La istanza può essere accolta in quanto dalla documentazione allegata a detta memoria emerge, in effetti, che la parte ricorrente si è avvalsa della procedura di definizione agevolata in questione ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30/11/2018, n. 31021; Cass., 07/12/2017, n. 29394).

Si è rilevato, in particolare, che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con nnodif., dalla I. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 29394).

Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), e alcunché va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatola, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.