CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26735
Tributi locali – ICI – Fabbricati rurali – Accertamento – Riscossione – Classificazione catastale – Strumentalità
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 418/02/2016, depositata il 26 aprile 2016, non notificata, la CTR dell’Abruzzo rigettò l’appello proposto da L.O. dei F.lli S.i & C. S.n.c. (di seguito società) nei confronti del Comune di L’Aquila avverso la sentenza della locale CTP, che aveva respinto il ricorso della società avverso ingiunzione di pagamento per ICI relativa agli anni 2009 e 2010.
Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, articolato in un duplice ordine di censure.
Il Comune intimato non ha svolto difese.
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia «Violazione dell’art. 7 del d.P.R. (recte d. lgs.) n. 504/92, violazione dell’art. 7, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater del decreto legge n. 70/2011, dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 70/11 in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c.».
Sostiene in primo luogo la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel disconoscere, per le annualità in oggetto, la qualifica di ruralità ai fabbricati oggetto della pretesa impositiva, essendo stata riconosciuta detta ruralità dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 12376 del 7 marzo 2007, rendendo quindi il riconoscimento della strumentalità dei fabbricati all’attività agricola irrilevante la diversa categoria catastale di appartenenza.
1.1. La censura è in parte qua inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., avendo la sentenza impugnata pronunciato in conformità a consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, seguito a Cass. sez. unite 21 agosto 2009, n. 18565 (tra le molte, oltre a Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 3167, citata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. sez. 5, 14 novembre 2012, n. 19872; Cass. sez. 5, 12 agosto 2015, n. 16737; Cass. sez. 5, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass. sez. 5, 9 marzo 2018, n. 5769), essendosi chiarito che «In tema di ICI, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009), e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011), 13, comma 14- bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012».
Né la ricorrente ha addotto nuovi argomenti idonei a giustificare un mutamento del suddetto indirizzo interpretativo.
1.2. Il motivo è, inoltre, inammissibile anche laddove, in maniera peraltro contraddittoria, da un lato (si veda pag. 7 del ricorso) assume genericamente «Risulta[re] agli atti che l’immobile per cui è causa era stato accatastato quale D/10 in epoca antecedente alla richiesta di variazione dell’aprile 2013», dall’altro si duole del mancato riconoscimento della ruralità nei limiti del quinquennio anteriore al 2011 modifiche in virtù dell’applicazione dell’art. 7, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. n. 70/2011 e successive modifiche.
Quanto al primo punto vi è, infatti, accertamento di fatto della CTR, non censurato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., peraltro neppure invocabile nella fattispecie in esame, trattandosi di c.d. doppia conforme, che «l’immobile è stato classificato nella categoria D/8 sino all’anno 2013, quando è divenuto categoria D/10» e comunque vi è carenza di autosufficienza non essendo stati indicati i documenti, nonché luogo e tempo della relativa produzione nel giudizio di merito, da cui sarebbe risultata per gli anni oggetto dell’ingiunzione l’attribuzione della categoria D/10.
Riguardo all’ulteriore questione del riconoscimento retroattivo della ruralità per effetto delle succitate norme la censura è ugualmente carente di autosufficienza, non emergendo dalla sentenza impugnata che la relativa questione sia stata trattata, né avendo la ricorrente chiarito anche in questo caso tempo e luogo della relativa deduzione dinanzi al giudice di merito.
1.3. Infine, deve rilevarsi come analogo contenzioso tra le parti relativo all’anno d’imposta 2008 sia stato definito da questa Corte con ordinanza Cass. sez. 6-5, n. 6000, depositata il 12 marzo 2018, per effetto della quale è stato rigettato l’analogo ricorso originariamente proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento dell’ICI per l’anno 2008.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Comune svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
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