CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27043
Tributi – Imposta di registro – Atto di compravendita contenente 14 atti negoziali riguardanti ciascuno un diverso acquirente – Imposta in misura fissa per ciascun atto
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 523/15, sez 10 , rigettava il ricorso proposto da C.M. avverso l’avviso di liquidazione 13128018358 per imposta di registro.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 1525/2017, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che trattandosi nel caso di specie di un atto di compravendita contenente 14 atti negoziali riguardanti ciascuno un diverso acquirente l’imposta di registro doveva essere liquidata in misura fissa per ciascun atto e non già nell’unica misura fissa applicata dal notaio come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale comma 1 DPR 131/1986.
Il motivo è manifestamente fondato.
La fattispecie del negozio complesso è disciplinata dal secondo comma dell’art. 21 del dpr 131/86, in base al quale “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
La fattispecie dei negozi cosiddetti collegati,è invece disciplinata dal secondo comma dell’art. 21 del dpr 131/86 che stabilisce che “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.
Questa Corte si è più volte occupata della distinzione tra le due fattispecie di negozi, e una giurisprudenza ormai consolidata è orientata nel senso di ritenere che “il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili” (Cass 15774/17;Cass 19245/2014 e 19246/2014).
Più precisamente la connessione derivante “dall’intrinseca natura” delle disposizioni deve consistere in un vincolo di compenetrazione immediata e necessaria che non dipenda dalla mera volontà delle parti, ma sia, in virtù della legge o per esigenza obbiettiva del negozio giuridico, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (vedi Cass 15774/17; Cass. 10180/2009; Cass. 18374/2007).
Nel caso di specie con un solo negozio sono stati trasferiti a soggetti diversi le proprietà di distinti immobili.
Trattasi con ogni evidenza di negozi tra loro connessi in quanto non è possibile stabilire tra di essi alcun intrinseco collegamento di carattere concettuale e giuridico bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti.
Da ciò consegue che ciascun trasferimento di proprietà era soggetto ad autonoma tassazione.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.