CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2019 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, «prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»