CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21123
Riscossione – Accertamento – Sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 – Sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria – Agevolazione non automatica ma facoltativa – Sussiste – Richiesta tramite apposita domanda
Rilevato che:
1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 227/18/10 del 12 luglio 2010, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata il 4 agosto 2006, per Irpef ed Ilor 1990, a M. S..
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere impositivo, posto che: – la cartella in questione, relativa all’imposta 1990 con dichiarazione presentata nel 1991, doveva essere notificata nel termine ultimo quinquennale del 31 dicembre 1996, ex articolo 1, co.5 bis, d.l. 106/05 conv.in 1.156/05, richiamante l’articolo 36, co.2, d.lgs.46/99; – tale scadenza non poteva trovare proroga nella disciplina di sospensione dei pagamenti per effetto del sisma 1990, in quanto valevole unicamente a favore dei contribuenti che se ne fossero avvalsi per l’adempimento delle loro obbligazioni, non anche a favore dell’ufficio impositore per l’attività di recupero.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla contribuente.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art. 138,comma 3, 1.388/00; art.25 D.P.R. n. 602 del 1973; art. 1, commi 5 bis e 5 ter, D.L. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005; ord. Prot.Civ. 2057/90 e successive). Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato la decadenza dell’Ufficio dalla potestà di recuperare le somme non versate dalla contribuente (ancorché effettivamente residente in Catania, Comune colpito dagli eventi sismici del 1990), tralasciando di considerare che la sospensione dei termini prevista dalla normativa d’emergenza sarebbe applicabile in via automatica e per la generalità dei contribuenti, senza necessità di presentazione di alcuna istanza (avendo previsto la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 2, un piano generalizzato di rateizzazione in 12 rate semestrali, l’ultima da versare entro il 15/6/2008). Da ciò deriverebbe la tempestività della cartella in oggetto (emessa su ruolo reso esecutivo il 16.12.05), atteso che nessuna decadenza poteva verificarsi sino alla data del 31/12/2009, come desumibile dal comma 3 del citato art.138: “31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”.
2.2 II motivo è infondato.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto di confermare in toto la sentenza di primo grado (commissione tributaria provinciale Catania n.205/06/2007), la quale aveva osservato (come riferito dal giudice di appello, e riportato nello stesso ricorso per cassazione) che l’amministrazione finanziaria non aveva in alcun modo documentato “che la ricorrente avesse chiesto ed ottenuto la sospensione dei termini di versamento ai sensi della normativa sul sisma”; e che la norma richiamata dall’ufficio a sostegno della proroga “non si riferiva all’accertamento e liquidazione dell’imposta, ma soltanto alla regolarizzazione della posizione tributaria da parte dei contribuenti”.
Va osservato che l’affermazione del giudice di merito, secondo cui l’agenzia delle entrate non aveva in alcun modo provato in giudizio che la S. avesse fatto ricorso alla sospensione dei termini di versamento secondo la normativa speciale in questione, non è stata fatta oggetto di alcuna censura: né in appello né nel presente giudizio di legittimità.
In quest’ultimo, in particolare, l’agenzia delle entrate non ha contestato l’elemento obiettivo secondo cui, in effetti, non sussisteva agli atti di causa la prova della presentazione, da parte della S., dell’istanza di sospensione sulla base della normativa emergenziale di favore; essendosi essa limitata a sostenere – in linea di puro diritto – che tale prova non poteva ritenersi rilevante ai fini della decisione, dal momento che gli effetti della sospensione: a. spetterebbero a tutti indistintamente i contribuenti residenti nell’area colpita dal sisma del 1990, “in via automatica e senza necessità di presentazione di istanza” (ric.pag.5); b. opererebbero correlativamente tanto per i versamenti del contribuente, quanto per l’attività di riscossione dell’ufficio.
Orbene, su tale presupposto il ricorso si palesa infondato.
Non vi sono infatti ragioni per non applicare al caso di specie il consolidato orientamento di legittimità in materia, secondo cui: “In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicché l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. 2434/17, con richiamo a Cass.9891/11).
In motivazione, tale sentenza ha osservato che: “L’art. 1 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5, comma 3 secondo cui ‘in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui ai presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione. La necessità che l’interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici”.
Nello stesso senso si è pronunciata Cass. n.9494/18 (con ulteriore richiamo a Cass. n. 801/2018, n. 17691/2017, n. 24586/2017, n. 7274/2014, n. 16074/2014, n. 956/2014), secondo cui: “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio detrazione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, va riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione, ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato (ossia per effetto della mera previsione di tale regolarizzazione) ii termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate”.
Da ultimo, anche Cass. ord.10703/18 ha ribadito che la sospensione ministeriale dei termini per i versamenti di natura tributaria non ha carattere automatico, bensì facoltativo; con la conseguenza che l’amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari.
Correttamente, dunque, la commissione tributaria regionale ha fatto applicazione di questi ultimi, così rilevando la tardività della notificazione della cartella in questione, perché eseguita – in recupero di imposta dell’anno 1990 – soltanto nell’agosto 2006.
Il ricorso va pertanto rigettato; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente intimata.
P.Q.M.
La Corte
– rigetta il ricorso.
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