CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21124

Tributi – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Natura occasionale delle prestazioni lavorative

Rilevato che

1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 57/22/10 del 13 luglio 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, ha ritenuto in parte illegittimo l’avviso di accertamento notificato a T.V. in recupero di Iva, nonché di Irpef ed Irap, su redditi di impresa non dichiarati relativamente all’anno di imposta 1999.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che: – le prestazioni svolte dalla V. nell’annualità di imposta in questione fossero assimilabili a lavoro occasionale; non già a lavoro autonomo, né ad attività di impresa; – a diversa conclusione (redditi di impresa) non potesse giungersi né in base al fatto che la contribuente fosse titolare di partita Iva, né che tali prestazioni fossero state qualificate in termini di lavoro autonomo in un contenzioso giudiziale intercorso tra la contribuente e talune ditte committenti; – trattandosi di lavoro occasionale, non sussistevano i presupposti impositivi per Irap ed Iva.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla contribuente.

2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 51 d.P.R. 917/1986. Per avere la commissione tributaria regionale qualificato in termini di reddito ‘diverso’ da lavoro occasionale, un reddito in realtà discendente da attività di impresa (con conseguente suo assoggettamento ad Irap ed Iva), attesi i caratteri di abitualità e di professionalità nella specie riscontrabili (attività protrattasi consecutivamente per cinque anni; redditi percepiti di molto superiori ai 5000 euro annui di cui alla Circ. Min. n. 1 dell’ 8 gennaio 2004).

2.2 Il motivo non può trovare accoglimento.

Una volta convintosi che il reddito in questione non derivava da attività di impresa ovvero da lavoro autonomo, bensì dallo svolgimento, “per un periodo limitato”, di prestazioni assimilabili a lavoro occasionale, correttamente il giudice di appello ha fatto discendere da tale qualificazione la non assoggettabilità del medesimo agli obblighi tributari ai fini Irap ed Iva.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall’art. 67 (già 81) T.U.I.R., secondo cui: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) I) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

In altri termini, l’accertamento in concreto della natura occasionale delle prestazioni lavorative svolte dalla V. nell’anno di riferimento ha fatto sì che il reddito da esse derivante fosse dal giudice di merito imputato alla categoria dei ‘redditi diversi’, come normativamente descritta; e tale opzione appare corretta perché, appunto, direttamente e coerentemente consequenziale alla ricostruzione della fattispecie concreta (che, dunque, risulta esattamente sussunta nella fattispecie astratta).

2.3 Altro è a dire che, ad essere errato, sarebbe proprio tale accertamento di fatto, dal momento che i redditi in questione deriverebbero, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, da un’attività priva del carattere di occasionalità; perché stabile e continuativa (oltre che produttiva di consistenti proventi).

Va però considerato che una tale censura – comunque assoggettata ai limiti generali del vaglio fattuale in sede di legittimità ex art. 360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – andava dall’agenzia delle entrate proposta nell’ottica, non già della violazione o falsa applicazione normativa, bensì del vizio di natura motivazionale.

Senonché, il motivo di ricorso in oggetto risulta privo di qualsivoglia specifico e congruente profilo di doglianza in ordine al tenore motivazionale della sentenza impugnata; mostrandosi altresì del tutto generico sia nella ricostruzione dei fatti di causa idonei a rievocare l’esatta deduzione in giudizio della relativa questione in rapporto all’attività concretamente esercitata dalla contribuente nell’anno 1999, sia nella indicazione dei passaggi logici e di valutazione probatoria dai quali potrebbe evincersi il vizio valutativo eventualmente occorso nella sentenza impugnata.

Sicché, la censura non può trovare accoglimento – risultando anzi, sotto tale profilo, senz’altro inammissibile – anche perché essa mira in realtà ad ottenere, sebbene sotto la rubricazione ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ., una diversa ricostruzione fattuale della vicenda.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.