CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21144

Accertamento – Redditi determinati in base alle scritture contabili – Lavoro irregolare – Sanzioni

Ritenuto in fatto

1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di verbale di ispezione dell’Inps, emetteva tre avvisi di accertamento nei confronti della società L.M.V.G. s.r.l., con riferimento all’anno 2003. In particolare, venivano emessi l’avviso di accertamento n. REQ030202304/299 per maggiori ricavi pari ad € 80.919,63 per la mancata regolare assunzione di due dipendenti (da gennaio a settembre 2003), con accertamento induttivo dei ricavi ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 600/1973; l’avviso n. REQ070202350/2898 per il recupero di ritenute non operate e non versate relative ai due dipendenti che non risultavano assunti, nonché l’avviso n. REQC00201073/104 per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 3, comma 3, del d.l. 12/2002.

2. La contribuente proponeva tre distinti ricorsi che, dopo la riunione, venivano rigettati dalla Commissione tributaria provinciale.

3. La contribuente proponeva appello per difetto di motivazione della sentenza impugnata, per carenza di motivazione dei provvedimenti e per illeggittimità dell’accertamento induttivo.

4. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello nel merito, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione alla sanzione prevista per i lavoratori in nero, evidenziando che la sentenza di primo grado era ampiamente motivata, che non erano state ritenute valide le dichiarazioni dei dipendenti perché esibite in copia e con firma non autenticata, che la società era stata posta in grado di potersi difendere, sicché non vi era difetto di motivazione degli atti.

5. Proponeva ricorso per cassazione la società.

6. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

7. la società depositava memoria scritta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212/2000 e dell’art. 3 della legge 241/1990 (art. 260 comma 1 n. 3 c.p.c.)”, in quanto gli accertamenti sono motivati per relationem, facendo riferimento all’atto emesso dall’Inps, ma non allegato agli accertamenti. Né rileva che il verbale dell’Inps è entrato nella sfera di conoscibilità della ricorrente, in quanto tale verbale è carente della indicazione degli importi che sarebbero stati corrisposti in nero.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la società deduce “violazione dell’art. 39 comma 1 lettera d d.p.r. 600/1973 (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio prospettato ed eccepito dalla ricorrente (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, avendo la Commissione regionale omesso di valutare l’eccezione di illegittimità dell’accertamento induttivo, pure denunciata in sede di appello. I due dipendenti, in realtà, sono stati utilizzati “a nero” solo per complessivi 34 giorni (20 giorni per M.M. e 14 giorni per R.E.) e non dal 1 gennaio al 30 settembre 2003, per un totale di 546 giorni complessivi.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio prospettato ed eccepito dalla ricorrente, omessa valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, in quanto la “Commissione tributaria regionale, dopo aver esattamente percepito la predetta eccezione di merito, ha omesso di valutarla o comunque l’ha insufficientemente motivata”, limitandosi ad affermare che non sono valide “le dichiarazioni dei dipendenti perché esibite in copia e con firma non autenticata, senza considerare tutti gli altri elementi incidenti sulla questione.

4. Con il quarto motivo (pagina 20 del ricorso) la società deduce “omessa valutazione delle prove”, in quanto la Commissione non ha valutato il libro matricola con il nome dei dipendenti iscritti per l’anno 2003, con indicazione della data di assunzione e delle retribuzioni corrisposte ai due dipendenti di cui si discute, oltre ai Modelli 770.

5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5.1. Invero, l’Agenzia delle entrate, nel controricorso, ha affermato che è stato emesso un provvedimento di autotutela totale con riguardo all’avviso di accertamento REQ030202304/2006 ed un provvedimento di autotutela parziale per l’avviso di accertamento REQ07202305/2006 (da € 1.806,00 ad € 221,00), con riduzione della ritenute ad € 221,00, tenendo conto del processo verbale redatto dall’Inps, da cui risultava che effettivamente i due lavoratori erano stati in posizione irregolare per soli 34 giorni e non per nove mesi (dal 1 gennaio al 30 settembre 2003).

Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. Agenzia delle entrate, pagina 4 del controricorso “si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte voglia ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite”; memoria scritta della società, pagina 3, “La declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere non può essere messa in discussione…per gli esposti motivi si confida che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la cessata materia del contendere”).

Inoltre, deve aggiungersi che la società ha aderito al concordato preventivo biennale di cui all’art. 33 del d.l. 269/2003 convertito in legge 326/2003, con il ricalcolo dei maggiori ricavi sulla base delle effettive giornate lavorative irregolari, con un reddito nettamente inferiore al 50 % del reddito dichiarato, non superando la franchigia prevista dalla normativa suddetta (cfr. pagina 4 del contoricorso articolato dalla Agenzia delle entrate).

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, stante la peculiarità della controversia, gli intervenuti atti di autotutela (integrale e parziale) e l’accesso della società al concordato preventivo biennale.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.